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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26161/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società, terza interessata, impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni ritenuti profitto del reato di riciclaggio ascritto a Rudolf Theodor Anna Baetsen, deducendo violazioni di legge e omessa motivazione. In particolare, ha contestato che il Tribunale del riesame non ha affrontato l'unica questione devoluta (la proprietà formale e sostanziale dei beni e la richiesta di dissequestro), si è limitato a richiamare una sentenza di condanna non definitiva a carico del Baetsen (senza che ciò potesse vincolare il riesame della posizione del terzo), non ha motivato le ragioni per cui i beni sequestrati sarebbero riconducibili al riciclaggio contestato e non ha dato risposta alla domanda di restituzione avanzata dalla società. Successivamente la difesa ha aggiunto rilievi circa la sovrapposizione dei decreti di sequestro (art. 649 c.p.p.) e la circostanza che il profitto del reato presupposto era già stato restituito all'Erario (richiamando l'art. 12‑bis d.lgs. n.74/2000), rilevando altresì la violazione degli artt. 606 c.p.p. (per omessa/contraddittoria motivazione) e dei parametri relativi al fumus commissi delicti e al periculum in mora richiesti per il riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Roma e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. La Corte ha rilevato che il giudice di riesame non ha spiegato le ragioni per le quali i beni sottoposti a sequestro siano riconducibili al reato di riciclaggio attribuito al Baetsen (mancata motivazione sul fumus commissi delicti e sulla riferibilità dei beni al profitto del reato), e che il provvedimento è rimasto silente rispetto alla richiesta di restituzione avanzata dalla terza interessata (e rispetto alla questione della restituzione del profitto alle persone offese/Erario). Per tali carenze motivazionali il provvedimento è annullato e il tribunale dovrà pronunciarsi specificamente sulle ragioni di riferibilità dei beni al reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che sussista violazione per omessa o insufficiente motivazione del giudice di riesame in relazione ai punti dedotti dalla terza interessata (mancata valutazione della proprietà e della riferibilità dei beni al reato).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi aggiunti per lamentare omessa motivazione rispetto a questioni sopravvenute e specifiche (sovrapposizione decreti, restituzione del profitto).

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sostanziale di riferimento relativa alle misure patrimoniali collegate ai reati (richiamata come riferimento per la materia del sequestro/confisca).

  • art. 648‑quater cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di riciclaggio, richiamata in quanto il sequestro e la confisca sono disposti con riferimento al profitto del reato di riciclaggio contestato al condannato.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla sovrapposizione di precedenti decreti di sequestro: la difesa ha contestato che il riesame non ha valutato la eventuale violazione di questa norma (ripetizione non giustificata di provvedimenti cautelari).

  • art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000

    Prodotta dalla difesa per sostenere l'improcedibilità del sequestro sulle somme già corrisposte all'Erario; la Corte ha rilevato la mancata considerazione da parte del giudice di riesame della circostanza che il profitto del reato era stato già restituito.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma esecutiva indicata per il rinvio al Tribunale di Roma competente a riesaminare il provvedimento dopo l'annullamento operato dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame è tenuto a motivare, anche sinteticamente, sia in ordine al fumus commissi delicti sia al periculum in mora: non può limitarsi a richiamare parafrasi di sentenze di primo grado non definitive senza spiegare la riferibilità dei beni al reato.
  • La sussistenza di una sentenza di condanna non definitiva a carico dell'imputato non vincola automaticamente il giudice del riesame rispetto alle domande di dissequestro proposte da terzi interessati: il giudice deve valutare autonomamente la titolarità e la riferibilità dei beni.
  • La terza interessata può proporre istanza di restituzione/dissequestro anche se è pendente una sentenza di condanna non passata in giudicato; il giudice deve esaminare la titolarità formale e sostanziale del bene e motivare il rigetto se lo ritiene.
  • Se il profitto del reato è stato già restituito all'Erario o alle persone offese, il giudice deve considerare le norme che disciplinano l'improcedibilità del sequestro (es. art. 12‑bis d.lgs. 74/2000) e motivare eventuali ragioni che comunque giustifichino il mantenimento del vincolo.
  • La sovrapposizione di provvedimenti cautelari richiede verifica (art. 649 c.p.p.); il giudice del riesame deve tenere conto della storia procedimentale e dei precedenti sequestri e motivare la necessità della misura attuale.
  • La mancata motivazione rilevante rispetto alle questioni sollevate dal terzo interessato può determinare l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame.

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