Cassazione Penale, Sentenza n. 32302/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 10/06/2021 che confermava la condanna del tribunale di Urbino per i delitti connessi (art. 110 c.p. e artt. 2 e 4 del D.Lgs. 74/2000). Nokhrina deduce vizio di motivazione e violazione delle regole di valutazione della prova, lamenta che la condanna si fondi su congetture e sulla sola qualità di amministratrice (nonché sulla relazione sentimentale con il coimputato) e contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale. Toccacieli censura la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche (soprattutto rispetto all'incensuratezza e alla partecipazione al processo) e denuncia l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In motivazione la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito adeguata spiegazione della riconducibilità del dolo alla ricorrente (tenendo conto della carica formale, del rapporto personale con l'amministratore di fatto e della costituzione del trust), e che non vi fosse violazione delle norme di valutazione della prova sanzionate con nullità. Quanto alla sospensione condizionale della pena, è stato rilevato che la ricorrente aveva già beneficiato del beneficio per precedente condanna e quindi era superato il limite legale per una nuova concessione. Sulle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto fondata la decisione del giudice di merito, esclusa la contraddittorietà rispetto al primo grado; inoltre la cassazione ricorda il divieto di sindacare in sede civile la diversa valutazione di fatti tra gradi di merito. Sono stati condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre all'obbligo di versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma che disciplina la responsabilità per il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile la nozione di concorso nella vicenda, collegando le condotte degli imputati.
art. 2 D.Lgs. 74/2000
Norma del decreto legislativo in materia di reati fiscali: utilizzata come parametro di contestazione per condotte fiscali rilevanti nella fattispecie.
art. 4 D.Lgs. 74/2000
Ulteriore disposizione del D.Lgs. 74/2000 relativa a specifiche fattispecie di evasione/omessa dichiarazione; impiegata per la contestazione penale nella vicenda.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di acquisizione e valutazione della prova: la Corte ha rilevato che eventuali violazioni procedurali non producono automaticamente nullità e che non è deducibile una violazione in sé sanzionante l'inutilizzabilità della prova, richiamando indirizzi giurisprudenziali.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione e violazioni di legge; la Corte ha ritenuto i motivi sollevati inammissibili per carenza di fondamento o per essere attacchi al merito non rilevanti in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo per i ricorrenti di sostenere le spese nel caso di inammissibilità: applicata per condannare i ricorrenti alle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione del contributo stabilito in via equitativa da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato il principio relativo alla determinazione equitativa di tale somma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito se non è indicata una specifica violazione di legge o di regole di motivazione sancite; critiche puramente valorizzative ai fatti sono inammissibili.
- La qualifica formale (es. carica di amministratore) e i rapporti personali tra soggetti (es. relazione sentimentale con amministratore di fatto) possono essere ritenuti elementi probatori rilevanti per imputare il dolo gestionale, salvo dimostrazione concreta che l'interessato era impossibilitato ad intervenire.
- Le violazioni formali delle regole di ammissione o valutazione della prova non sempre producono automaticamente nullità o inutilizzabilità; occorre verificare se la norma violata preveda una sanzione processuale specifica.
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena è necessario che sussistano i presupposti di legge, compresi i limiti relativi a precedenti benefici; la precedente fruizione del beneficio può ostare a una nuova concessione.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere criticata evidenziando un errore di diritto o di motivazione contrario alle regole logiche e giuridiche; la semplice discrepanza valutativa tra gradi di giudizio non costituisce di per sé motivo di cassazione.
- Nelle impugnazioni penali occorre riportare con precisione le norme o i principi giuridici ritenuti violati e mostrare come la motivazione del giudice sia carente o contraddittoria rispetto a tali norme per evitare l'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32227/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32228/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32229/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32231/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32232/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32234/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →