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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04043/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio fiscale aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone per l'anno d'imposta 2003, rideterminando ricavi, Irap e Iva sulla base dello scostamento rispetto allo studio di settore applicato; conseguentemente aveva emesso avvisi anche nei confronti dei soci per il maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef. I contribuenti avevano impugnato gli atti dinanzi al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello avevano perso. In cassazione venivano dedotti tre motivi: con il primo si denunciava motivazione apparente o mancante della sentenza d'appello e omesso esame degli elementi probatori offerti; con il secondo si lamentavano violazione di norme in materia di accertamento standardizzato e di presunzioni, oltre a omessa o insufficiente motivazione sulla mancata considerazione delle giustificazioni fornite in sede procedimentale; con il terzo si censurava la statuizione di inammissibilità di alcune censure di appello e, ancora, la mancata valorizzazione di elementi giustificativi dell'emenda della dichiarazione e dei dati dello studio di settore. Nel corso del giudizio di legittimità, inoltre, per alcuni dei ricorrenti era intervenuta definizione agevolata della lite, con conseguente richiesta di estinzione parziale del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di due soci, per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011, in relazione all'art. 16, comma 8, l. 289/2002. Quanto alla società e al socio rimasti in causa, ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti i motivi: la motivazione della sentenza tributaria regionale non era apparente, perché il percorso argomentativo era chiaro e aderente alle contestazioni; quanto agli studi di settore, la Corte ha ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale è necessario, ma che dopo il suo svolgimento grava sul contribuente l'onere di provare circostanze specifiche idonee a superare la presunzione, onere che nel caso concreto non era stato assolto con elementi documentali validi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società e del socio rimasti soccombenti, mentre per i soggetti estinti le spese restano a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 n. 98

    definizione agevolata della lite

    richiamato come base normativa per l'estinzione del giudizio per condono nei confronti di alcuni ricorrenti

  • L. 15 luglio 2011 n. 111

    conversione del d.l. 98/2011

    richiamata quale legge di conversione della disciplina di definizione agevolata

  • art. 16, comma 8, L. 27 dicembre 2002 n. 289

    richiamato in relazione alla procedura di definizione agevolata della lite

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    richiamato quale norma che sorregge l'accertamento fiscale fondato su presunzioni e studi di settore

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.

    invocato per contestare l'adeguatezza della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge richiamata dai ricorrenti

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma richiamata per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993 n. 331

    richiamato dai ricorrenti in tema di accertamento basato su parametri o studi di settore

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, che la Corte ha ribadito in capo al contribuente dopo il contraddittorio

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in materia di presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in materia di presunzioni semplici

  • art. 53 Cost.

    richiamato dai ricorrenti senza che la censura sia stata accolta

  • art. 97 Cost.

    richiamato dai ricorrenti senza che la censura sia stata accolta

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, lo scostamento tra ricavi dichiarati e standard non basta da solo a fondare la pretesa: la gravità, precisione e concordanza della presunzione si consolidano solo all'esito del contraddittorio endoprocedimentale, la cui attivazione è necessaria a pena di nullità dell'accertamento.
  • Una volta svolto il contraddittorio, incombe sul contribuente l'onere di provare, con elementi concreti e documentati, circostanze specifiche che giustifichino l'esclusione dagli standard o che dimostrino una diversa realtà economica nel periodo d'imposta interessato.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi realmente o sia meramente apparente; non sussiste il vizio se dalla decisione emerga chiaramente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e la ragione del rigetto delle difese del contribuente.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre contestazioni generiche sulla mancata valutazione delle prove: occorre indicare specificamente fatti decisivi effettivamente trascurati e idonei a scardinare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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