Sentenza n. 3711/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione e rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Sportello Unico per l’immigrazione, con il quale era stata archiviata e rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla datrice di lavoro ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020. Sono stati dedotti, in particolare, la mancata comunicazione dell’atto impugnato e il difetto di motivazione, per l’omessa allegazione del parere della Prefettura richiamato nel provvedimento. In sede cautelare il TAR aveva respinto la domanda di sospensione rilevando che la datrice di lavoro istante, insieme ad altri soggetti, aveva disconosciuto il rapporto di lavoro oggetto della procedura. Nel giudizio di merito l’Amministrazione ha rappresentato che la medesima istante aveva disconosciuto tutte le pratiche di emersione presentate a suo nome, inducendo l’archiviazione di 28 pratiche ritenute fittiziamente presentate.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Pur richiamando le censure relative alla mancata comunicazione dell’atto e al difetto di motivazione, il Collegio ha ritenuto decisiva l’assenza di prova del principale presupposto fattuale della procedura di emersione: l’effettiva esistenza, in fatto, del rapporto di lavoro suscettibile di regolarizzazione. La circostanza che la datrice di lavoro avesse disconosciuto il rapporto e le pratiche di emersione presentate a suo nome escludeva, sulla base della documentazione acquisita, la dimostrazione di tale presupposto. Il TAR ha quindi confermato in sede di cognizione piena la valutazione già compiuta in sede cautelare. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
La procedura di emersione presuppone la prova dell’effettiva esistenza in fatto di un rapporto di lavoro irregolare suscettibile di regolarizzazione, oltre agli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dalla disciplina.
art. 103, comma 15, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
“sottoscrizione del contratto di soggiorno”
La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce lo strumento attraverso il quale, verificati i presupposti di ammissibilità, il rapporto di lavoro effettivamente esistente può essere fatto emergere e regolarizzato.
art. 55 c.p.a.
“istanza ex art. 55 c.p.a.”
La valutazione compiuta in sede cautelare, fondata sulla documentazione acquisita, è stata confermata in sede di cognizione piena in assenza di memorie o atti successivi idonei a modificarla.
Massime di principio
- La procedura di emersione dal lavoro irregolare presuppone necessariamente la prova dell’esistenza effettiva, anche de facto, del rapporto di lavoro che si intende regolarizzare; la mera presentazione formale dell’istanza non è sufficiente.
- Il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte del soggetto che ha presentato la domanda in qualità di datore di lavoro può escludere la prova del presupposto fattuale essenziale della procedura di emersione e giustificare l’archiviazione dell’istanza.
- Quando la documentazione acquisita in giudizio dimostra l’assenza del rapporto di lavoro effettivo, il ricorso può essere rigettato per carenza del presupposto sostanziale della regolarizzazione, anche a fronte di censure relative alla comunicazione dell’atto o alla sua motivazione.
- La valutazione cautelare basata sulla documentazione disponibile può essere confermata nella fase di merito quando la parte ricorrente non produca memorie o ulteriori atti capaci di contestarne efficacemente i presupposti fattuali.
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