Cassazione Penale, Sentenza n. 30678/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con due censure principali: (1) presunta errata applicazione dell'art. 648 cod.pen. (ricettazione) e carenza motivazionale sulla prova della consapevolezza della provenienza illecita del ciclomotore, atteso che l'abrasione del numero di telaio sarebbe stata rilevabile solo a seguito di accurato controllo e il ricorrente aveva indicato un soggetto donante; (2) violazione dell'art. 69 cod.pen. e mancanza di motivazione circa il giudizio di comparazione fra attenuanti e recidiva, con particolare riferimento alla possibile prevalenza dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, e al divieto di reformatio in pejus ove non adeguatamente motivato, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: ha confermato che la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata ritenendo che la palese abrasione del numero identificativo del motore fosse elemento idoneo a provare la consapevolezza della provenienza illecita, valutazione di fatto non sindacabile in questa sede. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte d Appello non ha valutato l'incidenza della circostanza di particolare tenuità nel bilanciamento già operato nel giudizio di primo grado né ha risposto alla richiesta di dichiarare la prevalenza dell'attenuante speciale sulla recidiva. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al giudizio di comparazione e il procedimento è stato rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo esame su quel punto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Predisposizione del rito di trattazione con contraddittorio cartolare; semplice annotazione procedurale sullo svolgimento del processo.
art. 648 c.p.
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha preso in considerazione il comma 4 (attenuante speciale) riconoscendone l'applicazione nel caso di specie.
art. 69 c.p.
Disciplina il confronto e il bilanciamento fra circostanze attenuanti ed aggravanti; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito sul confronto non fosse adeguata rispetto al riconoscimento di una nuova attenuante.
art. 62-bis c.p.
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche rilevate nel giudizio di merito; considerate nel complesso dal giudice di merito ma non sufficienti a risolvere il rapporto con la recidiva senza motivazione aggiuntiva.
art. 99, comma 4, c.p.
Norma sulla recidiva; il ricorrente ha chiesto che l'attenuante speciale prevalesse sulla recidiva qualificata, richiesta che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 105/2014
Richiamata in relazione al principio per cui non è inammissibile, in certe condizioni, che una circostanza attenuante prevalga sulla recidiva qualificata; la Corte di Cassazione ha richiamato tale orientamento per obbligare il giudice di merito a motivare la valutazione comparativa.
Sez. 2, n. 3715 del 31/01/1990 (giurisprudenza di legittimità)
Richiamo al principio per cui l'accertamento della consapevolezza dell'illecita provenienza è fatto di merito incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013 (Papola) e Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020
Precedenti che precisano i limiti della reformatio in peius: il giudice d'appello può confermare la pena o ritenere equivalenti le circostanze purché sia fornita adeguata motivazione; nel caso esaminato tale motivazione sul punto specifico è risultata carente.
Massime di principio
- La palese abrasione del numero identificativo del veicolo costituisce un elemento probatorio forte della consapevolezza della provenienza illecita e, se adeguatamente motivato dal giudice, il relativo accertamento di fatto è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Quando il giudice d'appello riconosce una nuova attenuante o esclude un'aggravante, deve esplicitare come questa incida nel bilanciamento complessivo delle circostanze rispetto alla recidiva; l'omessa o insufficiente motivazione su tale confronto può determinare l'annullamento parziale e il rinvio.
- La Corte di Cassazione può disporre l'annullamento limitato al punto viziato e il rinvio per nuovo esame, mantenendo irrevocabile la declaratoria di responsabilità quando gli altri profili siano stati correttamente valutati.
- La richiesta di prevalenza di un'attenuante speciale sulla recidiva è giuridicamente possibile alla luce della giurisprudenza costituzionale e deve essere affrontata esplicitamente dal giudice di merito.
- Le questioni di fatto nuove sollevate per la prima volta in sede di legittimità non sono ammissibili; la difesa deve esporre dettagli e contestazioni già in sede di merito per consentire il relativo sindacato in Cassazione.
- La trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi del D.L. 137/2020 è procedura valida, ma non esime il giudice dall'obbligo di fornire motivazioni complete sui punti decisivi della sentenza.
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