Sentenza n. 787/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 2 luglio 2024, n. 375
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, del 2 luglio 2024, n. 375, che le riconosceva una somma a credito nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva effettuato il pagamento della somma dovuta, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo il Ministero tenuto a rifondere alla ricorrente metà delle spese del giudizio, in considerazione del fatto che la controversia era stata definita in via amministrativa durante il processo. Le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La restante metà è stata dichiarata non ripetibile, anche in ragione della mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
- Quando l’amministrazione adempie alla pretesa azionata soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
- La definizione amministrativa della controversia pendente può giustificare una condanna dell’amministrazione alla rifusione soltanto parziale delle spese di lite, mentre la quota residua può essere dichiarata non ripetibile secondo la valutazione del giudice.
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