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Sentenza

Sentenza n. 215/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento adottato dalla Prefettura di Milano (trasmesso al ricorrente con pec del 6.10.25 in seguito alla istanza di accesso agli atti del 29.09.2025) che ha disposto il diniego al rilascio della patente di guida, nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ove lesivi degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202504162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali previsti dall'art. 120, comma 1, del Codice della strada

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Milano ha negato il rilascio della patente di guida, ritenendo sussistenti i motivi ostativi derivanti dalla condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990, richiamati dall'art. 120, comma 1, del d.lgs. 285/1992. La Prefettura ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia appartiene al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. Il Collegio ha richiamato l'indirizzo consolidato secondo cui il diniego di rilascio della patente per carenza dei requisiti morali previsti dall'art. 120, comma 1, del Codice della strada costituisce esercizio di attività interamente vincolata, sia quanto ai presupposti sia quanto al contenuto, e non implica valutazioni di discrezionalità amministrativa. La posizione del richiedente ha pertanto consistenza di diritto soggettivo. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992

    le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

    Il diniego di rilascio della patente fondato sulla sussistenza dei motivi ostativi previsti dalla disposizione costituisce attività amministrativa vincolata, senza margini di discrezionalità amministrativa.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990

    Le condanne per i reati richiamati costituiscono, secondo il provvedimento, il presupposto ostativo al rilascio della patente ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Codice della strada.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dotato di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La controversia sul diniego di rilascio della patente di guida fondato sui requisiti morali ostativi di cui all'art. 120, comma 1, del d.lgs. 285/1992 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'amministrazione esercita un potere interamente vincolato e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaGiurisdizione e riparto
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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