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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33324/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un rivenditore di autoveicoli aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo di pagamento di Euro 11.000,00 ottenuto dalla società finanziaria poi incorporata dalla banca resistente. La pretesa monitoria era fondata su un convenzionamento tra il rivenditore e la finanziaria, che erogava prestiti per l'acquisto di veicoli: secondo la creditrice, l'opponente aveva fatto sottoscrivere a un cliente un finanziamento per ottenere l'erogazione della somma, senza poi consegnare il veicolo e rivendendolo a terzi, venendo così meno agli obblighi contrattuali assunti nella convenzione. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente articolava cinque motivi: 1) difetto di legittimazione attiva della banca, assumendo una cessione del credito non notificata e quindi inopponibile; 2) violazione dell'art. 1218 c.c., sostenendo di avere adempiuto alla convenzione e di non essere responsabile dell'inadempimento del finanziamento del cliente; 3) violazione dell'art. 633 c.p.c., perché la domanda monitoria avrebbe riguardato un credito illiquido e quindi non azionabile con decreto ingiuntivo; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte ignorato che il ricorrente avrebbe provato il proprio adempimento; 5) omesso esame circa la mancanza di una sentenza penale irrevocabile sul coinvolgimento del ricorrente nelle truffe, tema ritenuto rilevante dal ricorrente ai fini della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare, carente l'esposizione dei fatti processuali ex art. 366, n. 3, c.p.c. e privo di specificità il confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Nel merito delle singole censure, ha osservato che il primo motivo presupponeva erroneamente una cessione del credito, mentre dagli atti risultava una fusione per incorporazione, con conseguente piena legittimazione della banca; il secondo motivo non si confrontava con l'individuazione, compiuta dal giudice di merito, degli obblighi contrattuali e dei molteplici inadempimenti del rivenditore; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l'eventuale difetto dei requisiti del procedimento monitorio non comporta l'inammissibilità della domanda, ma incide al più sulle spese del procedimento speciale; il quarto motivo mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità; il quinto è stato giudicato eccentrico rispetto alla ratio decidendi, poiché la decisione civile si fondava sulla violazione di doveri contrattuali e non su un accertamento penale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di Euro 3.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una sommaria ma adeguata esposizione dei fatti di causa; la sua omissione impedisce il controllo di legittimità e comporta inammissibilità.

  • art. 1264 c.c.

    La censura sulla cessione del credito è stata ritenuta inconferente perché la fattispecie reale era una fusione per incorporazione, non una cessione notificanda.

  • art. 81 c.p.c.

    La legittimazione ad agire/proseguire il giudizio va verificata sulla base della reale vicenda successoria del soggetto originario, qui rappresentata dalla fusione societaria.

  • art. 1218 c.c.

    La doglianza di inesatto adempimento è stata respinta per mancato confronto con la motivazione di merito che aveva specificamente individuato gli obblighi contrattuali e gli inadempimenti.

  • art. 633 c.p.c.

    L'eventuale mancanza dei presupposti per il decreto ingiuntivo non determina l'inammissibilità della domanda, ma può incidere solo sulle spese del procedimento monitorio.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Sono inammissibili i motivi che risultino manifestamente infondati o incompatibili con la giurisprudenza consolidata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito differito dell'ordinanza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso palesemente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare una condanna equitativa a favore della controparte, senza necessità di accertare dolo o colpa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve ricostruire in modo completo e autosufficiente il fatto processuale; l'omissione della vicenda, delle difese e delle decisioni di merito può rendere inammissibile l'impugnazione.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che presupponga una fattispecie diversa da quella accertata dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rivalutazione del merito, riservata al giudice di fatto.
  • L'eventuale assenza dei requisiti per il ricorso monitorio non incide sulla proponibilità della domanda in sé, ma, al più, sulle spese del procedimento speciale.
  • In sede di legittimità è irrilevante invocare la mancanza di un accertamento penale quando la decisione civile si fonda autonomamente su un inadempimento contrattuale.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può integrare abuso del processo e legittimare una condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., quale misura dissuasiva rispetto ad impugnazioni meramente pretestuose.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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