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Sentenza

Sentenza n. 61/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 6156 del 28 marzo 2024.

Giustizia amministrativa202407286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento ministeriale n. 254 del 27 aprile 2023, con cui il Ministero ha concluso per quanto di propria competenza le attività di vigilanza sull’immissione sul mercato di dispositivi di pesatura e sull’attuazione del piano di adeguamento proposto dall’impresa controllata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e concorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante aveva denunciato al Ministero la commercializzazione, da parte della concorrente, di letti e poltrone con sistema di pesatura integrato ritenuti privi dei necessari certificati di conformità e non conformi alla disciplina tecnica applicabile. Dopo una precedente azione avverso il silenzio, conclusasi con l’ordine giudiziale al Ministero di definire il procedimento, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento n. 254 del 27 aprile 2023, ritenendo attuato il piano di conformazione proposto dalla concorrente e rinviando alle Camere di commercio per gli eventuali procedimenti di competenza. Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tali atti per carenza di interesse. In appello, l’impresa ha dedotto l’erroneità della sentenza, sostenendo di avere una posizione qualificata e differenziata quale concorrente e denunciante; l’omessa o incompleta istruttoria ministeriale; il mancato coinvolgimento e controllo di tutte le Camere di commercio; la contraddittorietà e illogicità della motivazione; la mancata applicazione delle sanzioni e del ritiro dal mercato di circa 900 dispositivi asseritamente non conformi; l’erroneità delle marcature metrologiche e la difformità del software e dei sigilli rispetto al certificato di esame UE del tipo; nonché il rischio per la salute dei pazienti. L’appellante ha inoltre sostenuto che il ritiro dei dispositivi avrebbe determinato la risoluzione dei contratti della concorrente, nuove gare e possibili vantaggi competitivi per essa stessa. Il Ministero e la controinteressata hanno chiesto il rigetto dell’appello. La controinteressata ha eccepito l’irricevibilità di una memoria, mentre il Ministero ha chiesto la cancellazione di un’espressione offensiva contenuta nell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la statuizione del TAR di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Ha ritenuto che l’impresa concorrente possieda, in linea generale, una posizione qualificata e differenziata rispetto alle attività amministrative suscettibili di incidere sulle quote di mercato, ma che nel caso concreto manchi una lesione diretta, attuale e concreta derivante dallo specifico provvedimento ministeriale impugnato. La lesione giuridicamente rilevante sorge, invece, dall’aggiudicazione di una singola gara alla concorrente: l’impresa che si ritenga illegittimamente pregiudicata deve impugnare tempestivamente quella specifica aggiudicazione. Non è tutelabile l’interesse a eliminare un concorrente dal mercato per conseguire una posizione sostanzialmente monopolistica, né l’interesse generale alla legittimità dell’azione amministrativa o alla sola regolarità della concorrenza, poiché il processo amministrativo è fondato sulla tutela di situazioni soggettive e non configura una giurisdizione oggettiva. Il Collegio ha inoltre chiarito che il potere ministeriale di vigilanza ex art. 7 d.lgs. n. 517/1992 è esercitato d’ufficio e che la precedente legittimazione dell’impresa a proporre l’azione avverso il silenzio non comporta automaticamente la sussistenza dell’interesse a impugnare il provvedimento conclusivo: l’azione contro il silenzio mira a ottenere una decisione espressa, mentre l’azione di annullamento mira a contestare la legittimità del contenuto di tale decisione, con condizioni soggettive valutabili separatamente. I motivi di merito non sono stati esaminati per difetto di interesse. È stata respinta l’eccezione di irricevibilità della memoria, poiché il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza scadeva il 21 ottobre 2025. È stata disposta la cancellazione dell’avverbio “falsamente” dal ricorso, ritenuto espressione offensiva non necessaria alle esigenze difensive ai sensi dell’art. 89 c.p.c. Le spese, pari complessivamente a euro 4.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’appellante, in parti uguali, a favore del Ministero e della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 517/1992

    Il potere ministeriale di vigilanza sul mercato è qualificato come potere esercitato d’ufficio; la sollecitazione del privato non trasforma il relativo procedimento in un procedimento a istanza di parte.

  • art. 73 c.p.a.

    Il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza per il deposito delle memorie è perentorio; nel caso concreto il termine finale è stato individuato nel 21 ottobre 2025, sicché la memoria depositata il 20 ottobre è stata ritenuta tempestiva.

  • art. 89 c.p.c.

    Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti ed offensive.

    Consente la cancellazione delle espressioni offensive non necessarie alle esigenze difensive e non sufficientemente connesse alla materia controversa; è stata cancellata la parola “falsamente”.

  • art. 3 l. n. 5992/1889

    È richiamato quale fondamento storico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, volta alla tutela di interessi individuali e non al controllo oggettivo della legalità dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere richiede una lesione diretta, attuale e concreta della sfera giuridica del ricorrente e un vantaggio pratico e concreto ottenibile dall’accoglimento dell’impugnazione; non è sufficiente l’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa o alla corretta applicazione generale delle regole di concorrenza.
  • L’impresa concorrente è in astratto legittimata a contestare attività amministrative suscettibili di incidere sulle proprie quote di mercato, ma deve individuare una lesione concreta riconducibile all’atto impugnato. L’interesse a espellere un concorrente dal mercato per conseguire una posizione sostanzialmente monopolistica non costituisce un interesse giuridicamente protetto.
  • La lesione direttamente rilevante per un concorrente sorge, di regola, dall’aggiudicazione di una specifica gara in suo danno; l’eventuale illegittimità deve essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione dell’aggiudicazione, non attraverso l’impugnazione di un distinto provvedimento generale o di vigilanza, allo scopo di travolgere successivamente contratti già affidati.
  • La legittimazione a proporre l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione non comporta automaticamente la sussistenza dell’interesse a impugnare il provvedimento conclusivo. L’azione contro il silenzio e l’azione di annullamento hanno presupposti e oggetti diversi: la prima mira a ottenere una decisione espressa, la seconda a contestarne la legittimità, sicché le relative condizioni dell’azione devono essere verificate autonomamente.
  • Nel processo amministrativo di giurisdizione soggettiva, la deduzione di vizi dell’azione amministrativa non è sufficiente se non è collegata a un bene della vita specifico, concreto e attuale riferibile al ricorrente; il giudice non può essere adito per un controllo oggettivo della legalità amministrativa privo di utilità concreta per la parte.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoSanzioni amministrative pecuniarie
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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