Sentenza n. 10316/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla istanza di visto per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che l'avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbia fatto venir meno l'interesse dei ricorrenti a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, utilizzato dai ricorrenti per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, tale effetto è derivato dall'attivazione del procedimento amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso fa venir meno l'interesse alla pronuncia che imponga semplicemente di procedere, determinando l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto integra, ai fini del giudizio sul silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo e rende improcedibile la domanda diretta a ottenere l'avvio del procedimento.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo si inserisce in un contesto caratterizzato da un numero eccezionalmente elevato di richieste e dalla complessità dell'iter procedimentale.
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