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Sentenza

Sentenza n. 10316/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla istanza di visto per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202601621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che l'avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbia fatto venir meno l'interesse dei ricorrenti a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto per la conclusione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, utilizzato dai ricorrenti per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a provvedere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, tale effetto è derivato dall'attivazione del procedimento amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso fa venir meno l'interesse alla pronuncia che imponga semplicemente di procedere, determinando l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto integra, ai fini del giudizio sul silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo e rende improcedibile la domanda diretta a ottenere l'avvio del procedimento.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo si inserisce in un contesto caratterizzato da un numero eccezionalmente elevato di richieste e dalla complessità dell'iter procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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