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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16396/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso della maggiore ICI versata per l'anno 2011 su alcuni fabbricati in categoria catastale D/8. La società aveva originariamente presentato nel 2008 una dichiarazione DOCFA con rendite catastali poi utilizzate per il pagamento dell'imposta; nel 2016 aveva presentato una nuova denuncia di variazione DOCFA proponendo rendite più basse e, sulla base di tale rettifica, aveva chiesto al Comune il rimborso dell'ICI pagata nel 2011 in relazione alle maggiori rendite del 2008. Il Comune aveva respinto l'istanza. In cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) difetto di legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che in materia catastale la rappresentanza spettasse all'ex Agenzia del Territorio; (2) violazione delle norme sulla sospensione necessaria per non aver atteso l'esito del giudizio sulla rettifica DOCFA del 2016, ritenuto pregiudicante; (3) nullità della sentenza per motivazione insufficiente e omessa ricostruzione dei fatti, anche perché non avrebbe considerato l'asserita erroneità delle rendite del 2008 e la correttezza di quelle del 2016; (4) nullità per l'ammissibilità di documenti prodotti tardivamente dal Comune in appello; (5) nullità per motivazione apparente o insufficiente; (6) violazione della normativa catastale e dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, sostenendo che le rendite del 2016 avessero natura meramente rettificativa e retroattiva e che il mancato adeguamento in diminuzione delle rendite del 2008 fosse contrario a buona fede e capacità contributiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi, secondi, terzi e sesti motivi; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specifica indicazione del pregiudizio derivante dalla dedotta tardività della produzione documentale; ha respinto anche il quinto motivo, escludendo la nullità della motivazione. Ha confermato che la rettifica DOCFA del 2016 non poteva incidere retroattivamente sull'annualità 2011, salvo il caso - non ricorrente - di correzione di un errore dell'Ufficio o di errore indotto dall'Amministrazione. Ha inoltre affermato che non sussisteva alcuna pregiudizialità idonea a imporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa sulla rendita catastale del 2016, perché l'eventuale esito favorevole alla società non avrebbe comunque potuto spiegare effetti prima dell'annualità di presentazione della nuova DOCFA. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese in favore di entrambi i controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria richiede una pregiudizialità logica e giuridica tale che la decisione della controversia pregiudiziale sia un momento ineliminabile e possa formare un giudicato potenzialmente confliggente; nel caso concreto tale requisito non ricorreva.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    Non vi era spazio per la sospensione del processo tributario, mancando il necessario rapporto di dipendenza con l'altro giudizio catastale.

  • art. 23-quater d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012

    L'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate ha determinato subentro ex lege nelle posizioni processuali e sostanziali, con conseguente legittimazione dell'Agenzia delle Entrate.

  • artt. 10 ss. d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate possono stare in giudizio secondo le regole organizzative dell'ente, senza necessità di speciale procura se non sia eccepita e provata l'usurpazione del potere.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    Non vi era motivazione apparente o mancante, essendo la decisione intellegibile e idonea a sorreggere il decisum.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere sintetica purché non meramente apparente o incomprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità devono essere specifiche e non possono risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non può estendersi a questioni che siano solo di interpretazione giuridica e non di accertamento fattuale idoneo a precludere altri giudizi.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    Invocato dalla società per sostenere buona fede e collaborazione, ma ritenuto non decisivo ai fini della debenza dell'imposta e del rimborso richiesto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in chiave di capacità contributiva, ma la Corte ha ritenuto che non potesse sovvertire la regola sull'efficacia non retroattiva della nuova rendita.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    Le variazioni delle risultanze catastali hanno di regola efficacia dall'anno d'imposta successivo alla loro annotazione, salvo la diversa ipotesi di correzione di errore dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Le variazioni della rendita catastale dichiarate dal contribuente mediante procedura DOCFA producono, di regola, effetti solo dall'annualità successiva a quella di presentazione, e non consentono il rimborso di imposte versate per annualità anteriori.
  • La retroattività della nuova rendita è ammessa solo quando la variazione serva a correggere un errore materiale o di fatto imputabile all'Ufficio, oppure quando l'errore del contribuente sia stato provocato da un comportamento induttivo dell'Amministrazione e ciò risulti in modo chiaro.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una reale pregiudizialità giuridica e logica; non basta che un altro giudizio coinvolga la stessa questione se la sua decisione non può incidere retroattivamente sul rapporto controverso.
  • Nel processo tributario la deduzione di vizi processuali è inammissibile se non si allega e dimostra anche il concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito.
  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo se manca il minimo costituzionale di intellegibilità; non è sufficiente lamentarne la sinteticità o la mancata trattazione di profili di merito irrilevanti rispetto alla ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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