Cassazione Penale, Sentenza n. 34808/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo D), censurando la motivazione della Corte d'appello come manifestamente illogica e l'erronea applicazione della legge penale. Sostiene che, essendo soltanto amministratore di diritto per un breve periodo (36 giorni) e esistendo un amministratore di fatto, mancava l'elemento soggettivo (dolo) a suo carico; contesta inoltre l'omessa valutazione della disponibilità dei beni al momento dell'assunzione della carica e l'assenza di prova che i beni fossero nella disponibilità della società, nonché la mancata considerazione delle ipotesi alternative prospettate dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure meramente reiterative delle ragioni già svolte in appello, senza una critica argomentata nuova e decisiva rispetto al percorso logico-giuridico dei giudici di merito (motivazione in "doppia conforme"). Ha confermato che l'amministratore di diritto può rispondere penalmente anche se formalmente tale, quando emerga la consapevolezza (o l'accettazione del rischio) dell'attività illecita dell'amministratore di fatto; nel caso concreto la prova valutata dai giudici di merito è stata considerata idonea a dimostrare la consapevolezza del Gaglione rispetto alla distrazione dei beni. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali nonché al versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma invocata quale motivo di ricorso per vizio di motivazione e erronea applicazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per mancanza di correlazione argomentativa con le ragioni della decisione impugnata.
art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di sintesi del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti ma ritenuto comunque inammissibile per i profili esposti.
art.599-bis cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla definizione della posizione del concorrente in appello (definizione con rinuncia ai motivi); utile per ricostruire la situazione processuale ma non decisivo ai fini dell'inammissibilità del ricorso.
art.110 cod. pen.
Usato per fondare il concorso di persone nel reato, con riferimento alla responsabilità per aver concorso alla distrazione dei beni.
art.40, comma 2, cod. pen.
Richiamato per il principio di responsabilità omissiva dell'amministratore di diritto quale soggetto investito di posizione di garanzia che non abbia impedito l'evento criminoso.
art.2392 cod. civ.
Citato per richiamare il dovere del legale rappresentante di vigilare e intervenire in presenza di atti pregiudizievoli, regola che ha valore interpretativo rispetto agli obblighi di controllo del rappresentante sociale.
art.616 cod. proc. pen.
Applicato per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Richiamata per escludere la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità da parte del ricorrente, pur rimanendo quest'ultimo tenuto alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'amministratore di diritto può essere ritenuto penalmente responsabile anche se mera 'testa di legno' se emerge la sua consapevolezza o l'accettazione del rischio dell'attività illecita compiuta dall'amministratore di fatto.
- La brevità del periodo di incarico (es. pochi giorni) non esclude automaticamente la responsabilità penale: ciò che conta è se sussistono elementi che dimostrino la consapevolezza o l'omissione colpevole rispetto agli obblighi di vigilanza.
- In tema di distrazione di beni, l'onere probatorio sulla destinazione dei beni può gravare sull'amministratore che non fornisce indicazioni sulla destinazione o sulla legittima fuoriuscita dal patrimonio societario.
- Sezioni conformi di giudice di primo e secondo grado ('doppia conforme') rendono più difficile il sindacato della Cassazione sulla motivazione: motivi ripetuti già esaminati sono spesso inammissibili.
- I motivi di cassazione devono contenere una critica argomentata specifica e la dimostrazione della decisività delle questioni sollevate; le mere rimostranze o la richiesta di diversa valutazione dei fatti sono insufficienti.
- In caso di dichiarazione d'inammissibilità la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a un'ammenda alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p., salvo situazioni di grave colpa nella proposizione del ricorso.
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