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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14360/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Il creditore chiedeva l'ammissione al passivo di un credito di euro 248.370,40, comprensivo di sorte capitale, interessi moratori e IVA di rivalsa, asseritamente derivante dalla vendita di castagne del 2006 alla società poi fallita, comprovato - secondo la sua prospettazione - da fattura, documenti di trasporto e registri IVA. Dopo il rigetto in verifica dello stato passivo, proponeva opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale la respingeva ritenendo tardivi o irrituali alcuni disconoscimenti documentali, non ammettendo il deposito di documenti avvenuto in udienza o con memoria conclusiva e valorizzando, in senso contrario all'esistenza del credito, elementi documentali e indiziari: dichiarazioni rese dall'opponente in altro giudizio in cui avrebbe ammesso un saldo molto inferiore, esiti di un precedente giudizio, risultanze del libro giornale della fallita, riscontri di una consulenza tecnica espletata in altro processo, assegni con firma di girata e circostanze relative ai pagamenti già eseguiti. Nel ricorso per cassazione il creditore deduceva, in sintesi: violazione delle norme sul contraddittorio e sul procedimento di opposizione allo stato passivo per non essergli stato concesso un termine a difesa dopo nuove eccezioni della curatela; erronea qualificazione del giudizio e omessa indicazione delle pretese domande nuove; illegittima declaratoria di tardività dei disconoscimenti di firme e di conformità delle copie; omessa ammissione della prova testimoniale; errata valutazione del materiale probatorio e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione delle regole sull'efficacia probatoria delle scritture contabili e sulla prova del pagamento; omessa pronuncia e omessa motivazione su documenti e contestazioni relative agli asseriti versamenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili, in particolare, i motivi per difetto di autosufficienza, per mancanza di specificità, per difetto di interesse rispetto a parti della motivazione non decisive, e soprattutto perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e della quaestio facti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il principio sul termine a difesa in caso di eccezioni nuove del curatore presuppone che il ricorrente indichi in modo preciso quali fossero tali eccezioni e che abbia effettivamente chiesto il termine, circostanze non dedotte. Quanto alla prova, ha ribadito che non è censurabile in cassazione la diversa valutazione delle prove già acquisite, né può essere denunciata come violazione dell'art. 115 c.p.c. la mera contestazione della valutazione del materiale probatorio. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo il rispetto del contraddittorio può imporre un termine a difesa se il curatore introduce eccezioni nuove, ma è onere della parte dedurre specificamente tali eccezioni e chiedere il termine; la memoria di replica non ha di per sé funzione istruttoria

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato a fondamento della censura sul contraddittorio, ma la Corte rileva che il motivo non è autosufficiente e non indica i nova da contrastare

  • art. 24 Cost.

    invocato in relazione al diritto di difesa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato in tema di disconoscimento di scritture e sottoscrizioni, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non autosufficiente

  • art. 244 c.p.c.

    invocato per la mancata ammissione della prova testimoniale, ma la Corte ha ritenuto che il diniego fosse giustificato dalla complessiva valutazione delle prove documentali

  • art. 115 c.p.c.

    può essere denunciata in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o esercitato poteri officiosi indebiti; non è invece censurabile la valutazione delle prove offerte dalle parti

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza sulla cattiva valutazione delle prove non integra violazione di legge, perché attiene al merito e non al paradigma dell'art. 116 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile poiché mirava a una diversa lettura del materiale probatorio

  • art. 2710 c.c.

    le scritture contabili dell'imprenditore non sono opponibili al curatore se non nei limiti consentiti dalla disciplina; nel caso concreto la Corte ha reputato corretta l'affermazione del Tribunale sulla terzietà della curatela rispetto a tali scritture

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del fatto

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate, senza che la Corte ravvisasse un vizio rilevante, trattandosi di doglianza non autosufficiente

  • art. 95 l. fall.

    richiamato nel sesto motivo, ma senza una specifica violazione idonea a scalfire la ratio decidendi

  • art. 96 l. fall.

    richiamato nel sesto motivo, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per asserita nullità del provvedimento, ma la Corte ha escluso un vizio motivazionale rilevante

  • art. 111 Cost.

    richiamato per la lamentata nullità della decisione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 645 c.p.c.

    menzionato con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interrotto per sopravvenuto fallimento, quale elemento fattuale del contenzioso

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, se il curatore introduce eccezioni nuove rispetto alla verifica, il principio del contraddittorio impone di concedere un termine a difesa solo se la parte opponente deduce in modo specifico quali siano tali eccezioni e domanda il relativo termine; la mera evocazione astratta del principio non basta.
  • In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: i documenti e gli atti processuali richiamati devono essere riprodotti o localizzati con precisione, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo giudizio di merito: le doglianze che mirano a una nuova valutazione delle prove documentali o indiziarie sono inammissibili.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri officiosi; non ricorre quando si contesti la valutazione delle prove regolarmente prodotte.
  • La censura sulla mancata ammissione di una prova orale è inammissibile quando il giudice di merito abbia già ritenuto la prova superflua o irrilevante alla luce del compendio documentale acquisito e della prova contraria del fatto costitutivo dedotto.
  • Le scritture contabili dell'imprenditore e gli elementi provenienti da altri giudizi possono essere valorizzati dal giudice di merito come indizi, ma il loro apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • Nel contenzioso fallimentare il curatore è terzo rispetto alle scritture del fallito e la loro efficacia nei confronti della massa va valutata secondo le regole proprie della prova civile e della disciplina fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProveInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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