Sentenza del 18/02/2016 n. 24 - Comm. Trib. I grado di Trento
DEDUCIBILITÀ DEI COSTI - OPERAZIONI INESISTENTI - ELEMENTI GRAVI PRECISI E CONCORDANTI - PROVA CONTRARIA - REGOLARITÀ SCRITTURE - EVIDENZA PAGAMENTI - SENTENZA PROCESSO PENALE - NON RILEVANO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che le operazioni fossero oggettivamente o soggettivamente inesistenti, negando conseguentemente la deducibilità dei costi. A sostegno della contestazione aveva fornito elementi gravi, precisi e concordanti. Il contribuente aveva opposto la regolarità formale della contabilità, la contabilizzazione dei pagamenti e l’esistenza di una sentenza penale irrevocabile relativa ai medesimi fatti.
La decisione
La contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta idonea a imporre una valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, ma tale prova non può fondarsi soltanto sulla regolarità formale delle scritture contabili o sull’evidenza dei pagamenti, poiché tali elementi sono facilmente falsificabili. Inoltre, la sentenza penale irrevocabile non ha automatica efficacia di giudicato nel processo tributario, anche quando riguardi gli stessi fatti. Ne consegue che il contribuente deve dimostrare concretamente l’effettività delle operazioni e la loro riferibilità all’attività d’impresa.
Norme richiamate
Principio dell’onere della prova nel processo tributario
Elementi gravi, precisi e concordanti
Quando l’Amministrazione finanziaria fornisce elementi gravi, precisi e concordanti sull’inesistenza oggettiva o soggettiva di un’operazione, il contribuente deve poter offrire prova contraria concreta e specifica.
Norme sulla deducibilità dei costi d’impresa
Un costo è deducibile solo se effettivamente sostenuto, inerente all’attività e riferibile a operazioni reali; la sola contabilizzazione non è sufficiente.
Principio di autonomia del giudizio tributario rispetto al giudizio penale
La sentenza penale irrevocabile, anche se riguarda gli stessi fatti, non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario; il giudice tributario deve valutare autonomamente gli elementi probatori.
Massime di principio
- Quando il Fisco dimostra con elementi gravi, precisi e concordanti che un’operazione potrebbe essere inesistente, il contribuente deve fornire una prova concreta dell’effettività dell’operazione.
- La regolarità formale delle fatture e della contabilità, così come la tracciabilità dei pagamenti, costituisce soltanto un indizio e non dimostra da sola che la prestazione sia realmente avvenuta.
- Per dimostrare l’esistenza dell’operazione è opportuno produrre documentazione sostanziale, come contratti, ordini, documenti di trasporto, relazioni, corrispondenza commerciale, prove della prestazione e riscontri sulla concreta utilità aziendale.
- Una sentenza penale favorevole non vincola automaticamente il giudice tributario: la vicenda deve essere valutata secondo le regole e gli elementi probatori propri del processo fiscale.
- In presenza di operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, occorre dimostrare anche la reale identità del fornitore o del prestatore e l’assenza di consapevolezza di partecipare a un meccanismo fraudolento.
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