Cassazione Penale, Ordinanza n. 04563/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte di appello che aveva negato le attenuanti generiche è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania deducendo un vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza riguardava un reato di estorsione tentata ex art. 629 c.p., contestato nella forma del tentativo. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava evidenti illogicità: il giudice di merito aveva valorizzato, tra gli elementi decisivi, la presenza di molteplici precedenti procedimenti penali a carico dell'imputato, considerati indice della sua capacità criminale, e aveva ritenuto assente qualsiasi elemento positivamente apprezzabile a favore della concessione delle attenuanti. In tale quadro, la censura mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
È il reato richiamato come oggetto della contestazione, realizzato nella forma tentata.
art. 62-bis c.p.
La decisione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il giudice di merito può fondare il diniego su elementi ritenuti decisivi o rilevanti senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito valorizzi alcuni elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione in modo espresso tutti i dati favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti.
- In sede di legittimità non è consentito censurare il diniego delle attenuanti generiche se la motivazione della sentenza di merito è esente da evidenti illogicità e la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La presenza di molteplici precedenti o procedimenti penali a carico dell'imputato può legittimamente essere apprezzata dal giudice come indice di capacità criminale ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche.
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