Cassazione Penale, Sentenza n. 25140/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne pronunciate in abbreviato per rapina aggravata e reati connessi, denunciando: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.); (ii) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (iii) eccessiva determinazione della pena in violazione del principio di proporzionalità e mancato esame dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; (iv) vizi della valutazione probatoria, in particolare l'affidabilità del riconoscimento fotografico e testimoniali (artt. 192, 213, 214 e 603 c.p.p.). Le difese sostenevano altresì che alcuni imputati avessero avuto ruolo marginale (es.: fornitura dell'auto o intervento solo in fase di scarico) e che le confessioni e il comportamento collaborativo giustificassero l'attenuazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. Motivazioni principali: (a) la partecipazione di Bellardita nella fornitura dell'auto e nelle conversazioni di coordinamento evidenzia consapevolezza e contributo significativo, ossia non minima; inoltre l'attenuante di cui all'art. 114 è incompatibile con il numero dei partecipanti (criterio aggravante secondo art. 112); (b) per Drago Giovanni e Drago Rosario la Corte d'appello ha correttamente rilevato attività preparatoria, staffetta e sopralluoghi, escludendo la minima partecipazione e le attenuanti generiche alla luce di un quadro probatorio 'granitico' (GPS, videosorveglianza, intercettazioni) e precedenti; (c) per Giuffrida e Panè il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dai gravi precedenti e dalla valutazione della confessione come non risipiscente ma funzionale; (d) per Lombardo la valutazione del riconoscimento fotografico e la correlazione con arresti successivi e confessioni sono state ritenute congrue e non censurabili in sede di legittimità; (e) la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla congruità della pena e ha confermato la misura; (f) tutti i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria prevista in dispositivo.
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
L'attenuante della minima partecipazione è esclusa quando il ruolo del soggetto non sia rilevante; inoltre la relativa diminuente è incompatibile nelle ipotesi in cui il numero dei concorrenti costituisce aggravante speciale (richiamo a criterio numerico ex art. 112).
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche sono state negate ove la confessione non sia risultata espressione di sincero ravvedimento ma resa in presenza di un quadro probatorio solido e di precedenti penalmente rilevanti.
art. 112 cod. pen.
Richiamato in relazione all'aggravante derivante dal numero dei partecipanti nella rapina: la norma è stata impiegata per escludere la diminuzione ex art. 114 quando il numero dei concorrenti costituisce aggravante.
art. 133 cod. pen.
Principi di determinazione della pena (proporzionalità, parametro di riferimento): la Corte ha ritenuto la motivazione sulla adeguatezza della pena congrua in relazione alla gravità, modalità esecutive e professionalità criminale.
artt. 192, 213, 214, 603 cod. proc. pen.
Norme riguardanti mezzi di prova, individuazione e ricognizione: la Corte ha confermato che i riconoscimenti fotografici effettuati in fase di indagine sono atti valutabili come mezzi di prova e la loro efficacia dipende dall'attendibilità del teste e dalla motivazione dei giudici.
art. 63, comma 4 cod. pen.
Richiamata in tema di recidiva: la recidiva qualificata è stata considerata elemento valutabile nella capacità a delinquere e nell'esclusione di attenuanti, anche se l'aumento facoltativo non è stato applicato.
Massime di principio
- L'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) richiede che il contributo causale dell'imputato all'evento sia effettivamente marginale; la mera partecipazione logistica o precedente non è automaticamente minima se integra consapevolezza e coordinamento.
- Le attenuanti generiche (art. 62-bis) non sono automaticamente riconoscibili quando la confessione avviene in un contesto probatorio solido o è accompagnata da precedenti: è necessario dimostrare convincente segno di ravvedimento e responsabilità personale.
- I riconoscimenti fotografici e le individuazioni compiute durante le indagini possono avere piena efficacia probatoria se la valutazione della attendibilità del teste è congruamente motivata; non è sempre obbligatoria una preventiva descrizione fisica per la valutabilità del riconoscimento fotografico.
- Le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito (apprezzamento delle prove tecniche come GPS, video, intercettazioni) sono difficilmente rivedibili in Cassazione se dotate di motivazione logica e coerente; le censure devono evidenziare errori logico-giuridici o contraddizioni specifiche.
- Per contestare la determinazione della pena è necessario mostrare che il giudice non ha adeguatamente valutato i parametri legali (art. 133 c.p.) o abbia compiuto un apprezzamento manifestamente illogico; osservazioni generiche sul carattere sproporzionato sono meno persuasive.
- Nel difendere posizioni di ruolo 'marginale' è utile produrre elementi oggettivi che dimostrino l'assenza di contributi preparatori o di coordinamento (assenza di contatti/intercettazioni, temporalità incompatibile, testimonianze di estraneità), non limitandosi a contestare genericamente la qualificazione giuridica.
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