Cassazione Penale, Ordinanza n. 30974/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La difesa del condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di sostituire la pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta, invocando la disciplina più favorevole del giudizio abbreviato e deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 442 c.p.p., dell'art. 2 c.p., degli artt. 6 e 7 CEDU, nonché vizio di motivazione. In fatto, il procedimento riguardava condotte del 9 aprile 1998 per più omicidi volontari e un tentato omicidio; l'imputato era stato definito con rito abbreviato e condannato all'ergastolo con isolamento diurno da sentenza divenuta definitiva nel 2015. La censura sosteneva, in sostanza, che la pena dovesse essere rideterminata in anni trenta alla luce della disciplina del rito abbreviato come interpretata dalla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la riduzione dell'ergastolo alla reclusione di anni trenta, in sede esecutiva, spetti solo nei casi in cui il giudizio abbreviato sia stato chiesto e ammesso nella finestra temporale in cui era vigente la disciplina introdotta dalla legge n. 479 del 1999 e prima della successiva modifica del 2000, oppure quando il giudice abbia applicato retroattivamente la disciplina più sfavorevole in violazione del principio di legalità, come nel caso Scoppola. Nel caso concreto, invece, il rito abbreviato era stato richiesto e definito nel 2011-2012, quindi ben oltre quel periodo; inoltre, al momento della richiesta l'imputato conosceva già che l'esito sanzionatorio sarebbe stato l'ergastolo. Per tali ragioni l'istanza di sostituzione è stata correttamente respinta e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 442 c.p.p.
"alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta"
La sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta opera solo nelle ipotesi previste dalla disciplina del giudizio abbreviato applicabile ratione temporis; non è estensibile ai riti abbreviati chiesti e definiti fuori dalla finestra normativa rilevante.
art. 2 c.p.
Invocato dalla difesa come parametro di legalità e favor rei, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché la disciplina più favorevole non era applicabile all'imputato.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa in chiave di fair trial e di tutela convenzionale, senza incidere sull'esito, poiché la Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina invocata.
art. 7 CEDU
Richiamato dalla difesa a sostegno della pretesa retroattività della norma più favorevole; la Corte ha tuttavia ritenuto insussistenti i presupposti per la sostituzione della pena.
art. 30 legge 16 dicembre 1999, n. 479
Ha reintrodotto la possibilità di giudizio abbreviato anche per i reati puniti con l'ergastolo, prevedendo la sostituzione con la reclusione di anni trenta.
art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in l. 5 giugno 2000, n. 144
Ha delimitato l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina del giudizio abbreviato ai processi ancora non entrati nella fase dibattimentale o rientranti nelle ipotesi transitorie indicate dalla norma.
art. 438 c.p.p.
Richiamato come disposizione processuale disciplinante il rito abbreviato, nella versione risultante dalle modifiche del 1999 e 2000.
art. 416, comma 2, c.p.p.
Citato quale riferimento al fascicolo del pubblico ministero utilizzabile nel rito abbreviato nei casi previsti dalla disciplina transitoria.
art. 603 c.p.p.
Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai fini della possibilità di chiedere il rito abbreviato nei casi previsti dalla disciplina transitoria.
Massime di principio
- La sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta in sede esecutiva presuppone che il giudizio abbreviato sia stato chiesto e ammesso nel periodo in cui la disciplina transitoria lo consentiva; non basta che il fatto sia anteriore alla riforma se il rito è stato definito quando la previsione più favorevole non era più operante.
- Il principio del favor rei e la giurisprudenza convenzionale sulla pena più mite non consentono di estendere oltre i limiti temporali stabiliti dal legislatore la sostituzione dell'ergastolo, quando l'imputato abbia scelto il rito abbreviato in un momento in cui la pena prevedibile era già quella dell'ergastolo.
- In sede esecutiva, la richiesta di conversione della pena va respinta quando il condannato abbia consapevolmente aderito al giudizio abbreviato conoscendo il trattamento sanzionatorio applicabile secondo la legge vigente al momento della scelta del rito.
- Le pronunce della Corte EDU e della Corte costituzionale rilevano solo entro il perimetro fattuale e temporale che ha determinato la declaratoria di illegittimità o l'adeguamento interpretativo della disciplina del giudizio abbreviato, non potendo essere invocate per situazioni non sovrapponibili.
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