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Ordinanza

Ordinanza n. 1261/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - della graduatoria nazionale nominativa “non UE residenti all’estero” Odontoiatria pubblicata in data 8 gennaio 2026 sul portale Universitaly/CINECA, nonché del/i provvedimento/i di definizione/chiusura della medesima graduatoria in data 16 gennaio 2026, e di ogni atto successivo o comunque connesso di approvazione, rettifica, integrazione, aggiornamento, definizione, chiusura, gestione, scorrimento, riassegnazione e/o devoluzione dei posti residui del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero in favore di candidati appartenenti a platee diverse (studenti UE e/o non UE residenti in Italia), ivi inclusi gli atti di assegnazione, prenotazione, immatricolazione e ogni effetto applicativo conseguente; - della graduatoria definitiva nazionale approvata e pubblicata nella Piattaforma Universitaly in data 28 gennaio con riferimento al corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per studenti italiani ed UE, nella parte in cui ha disposto la redistribuzione/riassegnazione ai candidati italiani e/o UE dei posti originariamente appartenenti al contingente riservato agli studenti extra-UE residenti all’estero, con conseguente modificazione della ripartizione dei posti e degli esiti utili ai fini dell’ammissione; - del D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 454 del 16 luglio 2025, e in particolare dell’art. 2, comma 6, nella parte in cui prevede che “gli eventuali posti non utilizzati nell’ambito delle graduatorie relative agli studenti non UE residenti all’estero siano resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia, in occasione della riassegnazione”, con ogni conseguente effetto di devoluzione/riassorbimento del contingente riservato; - dell’Allegato n. 2 del D.M. n. 454 del 26 luglio 2025 relativo agli studenti non UE residenti all’estero, nella parte in cui disciplinano tempi, modalità, chiusura/definizione della graduatoria, assenza di ulteriori finestre di scorrimento e/o qualunque regola che consenta, direttamente o indirettamente, la riassegnazione dei posti residui del contingente non UE estero al canale UE/non UE residenti in Italia; - del D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 600 del 7 agosto 2025 nella parte in cui all’art. 2, comma 3 stabilisce che “non sono consentite ammissioni in soprannumero", nella misura in cui tale previsione si pone come ostativa all’adozione di misure interinali effettive (immatricolazione con riserva anche in soprannumero) necessarie a preservare la chance e l’effettività della tutela, all’art. 2, comma 1, nella parte in cui vincola l’immatricolazione degli studenti UE/non UE residenti in Italia e degli studenti non UE residenti all’estero alle assegnazioni operate ai sensi del D.M. n. 454/2025 e nei limiti dei posti delle tabelle allegate, per quanto occorra quale atto presupposto/condizionante rispetto alla gestione dei contingenti e agli effetti devolutivi contestati nonché, ove occorra, delle tabelle allegate e di ogni ulteriore previsione del medesimo decreto che, direttamente o indirettamente, concorra a rendere irreversibile la perdita dei posti del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero o a comprimere l’effettività della tutela cautelare; - del D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 e dei relativi Allegati nella parte in cui (anche per omissione di disciplina) assoggetta gli studenti non UE residenti all’estero al meccanismo del c.d. “semestre filtro” e/o subordina l’utile collocazione in graduatoria al conseguimento della soglia minima di sufficienza, senza prevedere misure, correttivi o discipline differenziate idonee a garantire l’effettività del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero e la non discriminazione indiretta correlata alla prova in lingua italiana (anche in presenza di domande a completamento); - del D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115/2025 e dei Relativi Allegati, nella parte in cui detta criteri, regole, scansioni temporali e/o meccanismi di formazione, articolazione, chiusura, scorrimento e gestione delle graduatorie nazionali (ivi inclusi termini di accettazione/immatricolazione e correlati automatismi), suscettibili di incidere in senso lesivo sulla posizione degli odierni ricorrenti e/o di rendere operativa la devoluzione dei posti riservati agli studenti non UE residenti all’estero; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 431 del 20 giugno 2025, recante la determinazione del contributo forfettario per l’iscrizione al semestre filtro, dei termini di iscrizione, delle date degli appelli degli esami di profitto e delle sedi CINECA di consegna delle prove, nella parte in cui disciplina in modo uniforme e indifferenziato le modalità di iscrizione e di svolgimento del semestre filtro anche per gli studenti non UE residenti all’estero, senza prevedere misure specifiche o correttive idonee a neutralizzare le oggettive difficoltà linguistiche e procedurali di tale platea, concorrendo così alla lesione dell’effettività del contingente riservato; - nonché, ove occorra, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi comunicazioni, note, avvisi, istruzioni operative, FAQ, chiarimenti, rettifiche, determinazioni e provvedimenti tecnici del MUR e/o di CINECA/Universitaly (e degli Atenei interessati) che abbiano dato attuazione, anche solo in via di fatto, al meccanismo di chiusura della graduatoria non UE estero e/o alla messa a disposizione/riassorbimento/ riassegnazione dei posti residui del contingente riservato; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Odontoiatria e Protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna;

Giustizia amministrativa202601602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l’ammissione a Odontoiatria, atti di chiusura e riassegnazione dei posti del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero, nonché i decreti ministeriali disciplinanti il semestre-filtro e le graduatorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria nazionale nominativa riservata agli studenti non UE residenti all’estero, gli atti di definizione e chiusura della graduatoria, la successiva graduatoria nazionale per studenti italiani e UE, nella parte relativa alla riassegnazione dei posti residui del contingente riservato, nonché vari decreti ministeriali che disciplinano il semestre-filtro, le prove, le graduatorie, i termini di immatricolazione e il divieto di ammissione in soprannumero. Hanno contestato, in particolare, la devoluzione dei posti non utilizzati agli studenti UE e non UE residenti in Italia, l’applicazione uniforme del semestre-filtro agli studenti non UE residenti all’estero, l’assenza di correttivi rispetto alle difficoltà linguistiche e procedurali connesse alle prove in lingua italiana e la compressione dell’effettività della tutela cautelare. È stata inoltre proposta domanda di accertamento e condanna dell’amministrazione all’ammissione al corso di laurea. Il TAR ha rilevato preliminarmente che l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, i quali devono essere considerati controinteressati sostanziali.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, riservando ogni valutazione definitiva alla fase di merito. In sede sommaria ha ritenuto che la riforma introdotta dal d.lgs. n. 71/2025 abbia trasformato il sistema di accesso: le prove del semestre-filtro si configurano come esami universitari di profitto, successivi alla libera frequenza del semestre, e non come mero test selettivo preliminare. Per tale ragione non sono stati ritenuti automaticamente applicabili gli orientamenti formatisi sul precedente test d’ingresso. Il nuovo sistema, secondo il TAR, riduce gli svantaggi derivanti dalla diversa provenienza culturale dei candidati, perché le conoscenze richieste sono conseguibili attraverso la frequenza dei corsi; la normativa prevede inoltre strumenti per la formazione linguistica degli studenti stranieri e la deduzione delle difficoltà linguistiche non è stata provata. Il Collegio ha altresì considerato che la riserva di posti costituisce già una misura di vantaggio per gli studenti residenti all’estero e che erano disponibili corsi in lingua inglese non soggetti al nuovo meccanismo. Il TAR ha poi ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La pubblicazione deve contenere il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, l’ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati; deve essere effettuata entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, in favore del Ministero; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha rigettato l’istanza cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dai ricorrenti per ottenere l’accertamento e la condanna dell’amministrazione all’ammissione al corso; la relativa domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami nei confronti di una pluralità di controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71

    Considerato quale fonte della riforma che consente la libera frequenza del semestre-filtro e la prosecuzione degli studi dopo il superamento degli esami di profitto.

  • art. 46, comma 3, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Richiamato per rilevare che l’ordinamento prevede misure per la formazione linguistica degli studenti stranieri.

  • art. 2, comma 6, D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025

    gli eventuali posti non utilizzati nell’ambito delle graduatorie relative agli studenti non UE residenti all’estero siano resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia, in occasione della riassegnazione

    È una delle disposizioni contestate dai ricorrenti quale fondamento della riassegnazione dei posti residui; nell’ordinanza cautelare non è stata disapplicata né annullata.

  • art. 2, comma 3, D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025

    non sono consentite ammissioni in soprannumero

    Disposizione contestata in quanto ritenuta ostativa a misure cautelari interinali; il TAR non ne ha disposto la sospensione.

Massime di principio

  • Quando una riforma sostituisce il test selettivo preliminare con la libera frequenza di un semestre-filtro e con successivi esami universitari di profitto, gli orientamenti giurisprudenziali elaborati sul precedente test d’ingresso non possono essere recepiti automaticamente, dovendosi valutare la diversa struttura e finalità del nuovo sistema.
  • In sede cautelare, la deduzione secondo cui il mancato superamento delle prove è dipeso da difficoltà linguistiche deve essere supportata da elementi probatori concreti; in mancanza di evidenza documentale, tale allegazione non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris.
  • La previsione di una riserva di posti per gli studenti non UE residenti all’estero può essere considerata, in via sommaria, una misura di vantaggio idonea a circoscrivere la competizione all’interno della relativa platea.
  • Quando l’eventuale accoglimento del ricorso contro la riassegnazione di posti universitari può pregiudicare i soggetti inseriti nella graduatoria nazionale, tali soggetti assumono la qualità di controinteressati sostanziali e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente onerosa o oggettivamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve comunque indicare o rendere conoscibili le generalità dei destinatari e non può ridursi a una mera pubblicità generica.
  • L’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere assoggettata a un termine perentorio, con improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento nel termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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