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Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1] del DDG n. 1567 del 12 marzo 2026, comunicato con pec del 16 marzo successivo con il quale, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e nuovi pareri resi dall’Ufficio periferico, è stato respinto il ricorso ge-rarchico presentato avverso il provvedimento della Soprintendenza di Siracusa prot 85626 del 27.10.2025 (all. 1); 2] di ogni altro atto presupposto e consequenziale ivi compreso il menzionato provvedimento dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Sira-cusa, (all. 2) e le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa contenute nelle note n. 235 12.1.2026 e n. 554 del 22.1.2026 (non note né comunicate).

Giustizia amministrativa202600992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di rigetto del ricorso gerarchico contro il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’ente ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale generale regionale che ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro un provvedimento della Soprintendenza di Siracusa, nonché gli atti presupposti e consequenziali, incluse le controdeduzioni della Soprintendenza non conosciute né comunicate. Nella fase cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, rappresentando l’esigenza di poter eventualmente iniziare i lavori entro il 10 settembre 2026.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. La Sezione ha richiamato il proprio precedente orientamento, conforme a pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, secondo cui la tecnica del remand non è compatibile con la natura provvisoria e interinale della decisione cautelare. La domanda cautelare non è stata quindi accolta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda fattuale. Il merito è stato fissato per la pubblica udienza del 22 ottobre 2026, con possibilità di anticipazione a un’udienza straordinaria del 23 luglio 2026 qualora le parti rinuncino concordemente ai rispettivi termini a difesa.

Massime di principio

  • La tecnica del remand non è compatibile con la natura provvisoria e interinale della statuizione cautelare, sicché il giudice amministrativo non può utilizzarla per rimettere l’amministrazione a una riedizione provvisoria del potere nell’ambito della decisione cautelare.
  • Quando la domanda cautelare non può essere accolta, il giudice può rigettarla e fissare contestualmente l’udienza pubblica per la decisione di merito, anche valutando una possibile anticipazione qualora le parti rinuncino concordemente ai termini a difesa.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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