Ordinanza n. 1534/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota del Responsabile del V Settore del Comune di Cicciano del 05.05.2026, prot. 6450/2026, avente ad oggetto "Riscontro alla comunicazione di ripresa lavori del 21/04/2026 prot. 5756", nella parte in cui: 1. afferma che "il fabbricato, allo stato degli atti, è di proprietà comunale"; 2. condiziona i lavori oggetto della CILA del 04.07.2022 prot. 5046 al "solo ripristino degli abusi contestati nell'ordinanza di demolizione e al solo fine di evitare una demolizione in danno"; 3. presuppone un'acquisizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 mai formalmente adottata, in violazione della sentenza TAR Campania n. 1681/2026. tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il parere/pro-memoria dell'Avv. Biancardi richiamato nella nota
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che qualifica il fabbricato come proprietà comunale e limita i lavori oggetto di CILA al ripristino degli abusi contestati, in vista della demolizione in danno
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota del Responsabile del V Settore del Comune di Cicciano del 5 maggio 2026, nella parte in cui afferma che il fabbricato sarebbe, allo stato degli atti, di proprietà comunale; subordina la prosecuzione dei lavori oggetto della CILA del 4 luglio 2022 al solo ripristino degli abusi contestati nell'ordinanza di demolizione e al solo fine di evitare una demolizione in danno; e presuppone l'avvenuta acquisizione del bene ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, sebbene tale acquisizione non sarebbe mai stata formalmente adottata, in violazione della precedente sentenza del TAR Campania n. 1681/2026. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso il parere o pro-memoria richiamato nella nota. Il giudice ha evidenziato, in sede cautelare, l'omessa considerazione degli elementi impeditivi del tempestivo adempimento della diffida a demolire, documentati dalla ricorrente, nonché l'omessa adozione di un formale provvedimento di acquisizione del bene.
La decisione
Il TAR ha ritenuto le censure favorevolmente valutabili ai fini cautelari, in particolare perché l'amministrazione non avrebbe considerato gli elementi impeditivi del tempestivo adempimento della diffida a demolire e perché mancava un formale provvedimento di acquisizione del fabbricato. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia della nota impugnata. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 marzo 2027 e ha condannato il Comune al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il giudice ha rilevato, ai fini cautelari, la mancata adozione di un formale provvedimento di acquisizione del fabbricato, nonostante la nota comunale ne presupponesse la proprietà comunale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, accolta dal TAR mediante sospensione dell'atto impugnato.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 non può essere presupposta in un atto amministrativo se manca un formale provvedimento di acquisizione adottato dall'amministrazione.
- Nella valutazione cautelare della legittimità di un atto collegato a un'ordinanza di demolizione, devono essere considerati gli elementi impeditivi del tempestivo adempimento della diffida a demolire quando siano documentati dall'interessato.
- La sussistenza di un fumus favorevole, derivante dalla mancata considerazione degli impedimenti all'adempimento e dall'assenza di un formale atto di acquisizione, giustifica la sospensione cautelare dell'atto comunale che limita l'attività edilizia e presuppone la proprietà pubblica del bene.
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