Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1062/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che ha condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 6.993,45, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione di parte delle spese processuali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 30 ottobre 2025, l’Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza eccepire l’avvenuto pagamento né giustificare l’inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell’adempimento o di giustificazioni dell’inerzia, il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente l’indennità sostitutiva delle ferie non godute secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi da parte dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale obbligata al pagamento.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice nei capitoli destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 74 c.p.a.

    La decisione è stata pronunciata in forma semplificata, in ragione della manifesta fondatezza della domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando un’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone il pagamento di una somma di denaro, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e l’inutile decorso del termine dilatorio, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento o fornire una giustificazione dell’inerzia; in mancanza, la domanda deve essere accolta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
  • Quando il debitore è un’amministrazione statale e risultano incapienti i pertinenti capitoli di bilancio, il commissario ad acta può utilizzare l’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.