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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24416/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per incendio aggravato. Il ricorso articolava due motivi: con il primo denunciava carenza di motivazione sulla riconducibilità del reato a suo carico, sostanzialmente riproponendo una censura già sollevata in appello; con il secondo contestava la motivazione in punto di dosimetria della pena e di mancata concessione della sospensione condizionale. La Corte rileva che la motivazione di merito aveva valorizzato le dichiarazioni delle persone offese e le riprese del sistema di videosorveglianza, e che la pena era stata determinata al minimo edittale con esclusione dell'aggravante e riconoscimento delle attenuanti generiche. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte di merito aveva motivato il diniego richiamando la biografia criminale dell'imputato e le modalità dell'azione, poste in essere in violazione di misure cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione. È stata inoltre disposta la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte d'appello con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se non contraddittoria e se dà conto, anche per richiamo, degli elementi ritenuti preponderanti ai fini della determinazione della pena e della concessione o esclusione del beneficio.

  • art. 164, comma 1, c.p.

    Il diniego della sospensione condizionale della pena richiede una prognosi negativa di ravvedimento rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sorretta da motivazione non censurabile se adeguata.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate con separato decreto di pagamento dalla Corte competente.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è giustificata per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile come vizio di motivazione una censura meramente reiterativa di doglianze già esaminate in appello, se la decisione di merito ha dato conto delle risultanze probatorie valorizzate.
  • La motivazione sulla responsabilità penale è insindacabile quando il giudice di merito abbia confrontato le doglianze con il compendio probatorio, ivi incluse dichiarazioni testimoniali e videoregistrazioni, e abbia reso una spiegazione non manifestamente illogica.
  • Le doglianze sulla dosimetria della pena sono inammissibili se non si confrontano con la concreta motivazione del giudice di merito, specie quando la pena sia stata già parametrata al minimo edittale e con il riconoscimento di circostanze attenuanti.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è espressione di un giudizio prognostico di merito sulla futura astensione dal reato, censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIncendio e disastro
RamiProcesso penaleIncolumità pubblica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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