Cassazione Penale, Sentenza n. 51577/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania (13/07/2023) che aveva confermato la convalida dell'arresto e la custodia cautelare emessa dal GIP di Ragusa (26/06/2023) per il reato ex artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990, in relazione al sequestro di 55 kg di hashish. Il ricorso per Cassazione di Tosku deduceva: (i) carenza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell""ingente quantitativo"" e erronea interpretazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Biondi), sostenendo che il superamento della soglia non comporta di per sé l""aggravante; (ii) errata applicazione dell""art. 59 c.p."" perché Tosku sarebbe stato un ""corriere"" inconsapevole; (iii) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, dedotte genericamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità estrinseca. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Primavera, Biondi, Polito) e rilevato che la quantità di principio attivo ricavabile dallo stupefacente sequestrato (14,79 kg) supera nettamente la soglia minima fissata per le ""droghe leggere"" (2 kg), motivo per cui, in questa fase cautelare, non occorre ulteriore motivazione sulla sussistenza dell""aggravante dell""ingente quantità"". Il secondo motivo è ritenuto generico e inadeguato perché il ricorso non si confronta con la motivazione del Riesame, il quale aveva evidenziato le dichiarazioni spontanee dell""imputato che non negavano la conoscenza della natura della sostanza e l'intenzione di venderla. Il terzo motivo è anch""esso inammissibile per genericità: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato le esigenze cautelari sulla base della capacità criminale dell""indagato, del suo inserimento in circuiti criminali e della necessità di interrompere i contatti con tali ambienti. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 73
Norma-sfondo che punisce il traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; richiamata come titolo di reato per i fatti contestati.
d.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 2
Prevede la circostanza aggravante dell""ingente quantità""; la Corte ha applicato i criteri interpretativi consolidati dalle Sezioni Unite per determinarne la sussistenza sulla base di soglie ponderali.
art. 59 cod. pen.
Regola l""imputazione delle circostanze"" (criteri di partecipazione e responsabilità); la Corte ha osservato che il ricorso non ha contrastato le specifiche emergenze probatorie (dichiarazioni dell""imputato) che giustificano l""accertamento di consapevolezza e di finalità di spaccio.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Prevede l""inammissibilità"" del ricorso per mancata specificità: la Corte ha applicato questo principio per riaffermare che il ricorrente deve confrontarsi concretamente con la motivazione del giudice di merito, pena l'inammissibilità.
art. 274 c.p.p. (richiamato nella giurisprudenza e nella motivazione)
Norma sulle misure cautelari: la Corte ha richiamato il principio che la gravità del fatto non è di per sé sufficiente, ma la concreta condotta e le circostanze sono elementi valutabili ai fini della prognosi di pericolosità e della necessità della custodia cautelare.
D.M. 11 aprile 2006 (tabella delle sostanze) e giurisprudenza delle Sezioni Unite (Primavera n. 17/2000; Biondi n. 36258/2012; Polito n. 14722/2020)
Le Sezioni Unite hanno fissato criteri per misurare l""ingente quantità"" con riferimento al principio attivo e ai valori-soglia della tabella ministeriale: per le ""droghe leggere"" la soglia rilevante è 4.000 volte il valore-soglia di 500 mg (ossia 2 kg di principio attivo); la Corte ha ritenuto che il superamento netto di tali soglie rende evidente la sussistenza dell""aggravante, quantomeno nella fase cautelare.
Massime di principio
- Per la qualificazione dell""aggravante dell""ingente quantità"" occorre fare riferimento alle pronunce delle Sezioni Unite: per le ""droghe leggere"" la soglia operativa è 2 kg di principio attivo (corrispondente a 4.000 volte il valore-soglia). Superamenti rilevanti di tale soglia rendono particolarmente solida la valutazione dell""aggravante, soprattutto in sede cautelare.
- In Cassazione contro provvedimenti di merito è essenziale confrontarsi in modo specifico e puntuale con le motivazioni del giudice impugnato; la mera riproposizione di censure generiche comporta l""inammissibilità per difetto di specificità ai sensi dell""art. 591 c.p.p.
- La qualifica del soggetto come ""corriere"" inconsapevole va documentata e criticamente confrontata con gli elementi probatori (es. dichiarazioni spontanee, comportamenti, quantitativi) adottati dal giudice di merito; affermazioni difensive generiche non sono idonee a superare le valutazioni cautelari se il giudice ha rilievi concreti sulla consapevolezza e finalità di spaccio.
- Ai fini delle esigenze cautelari non è escluso il ricorso alla custodia intramuraria quando dalla condotta concreta e dal contesto emergano elementi di elevata capacità criminale, inserimento in circuiti criminosi o rischio di reiterazione; la gravità del reato non è l""unico parametro ma costituisce elemento valutabile insieme ad altre circostanze concrete.
- In fase cautelare, superamenti molto ampi delle soglie previste dalla giurisprudenza per l""ingente quantità"" possono ridurre l""obbligo di motivazione ulteriore sulla sussistenza dell""aggravante, pur restando necessario che la decisione complessiva sia adeguatamente contestata in sede di impugnazione.
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