Sentenza n. 3959/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan sulla richiesta di avvio del procedimento per il visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano preiscritto all’Università degli Studi di Genova, ha agito contro l’inerzia dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto all’istanza presentata il 18 giugno 2025, lamentando di non essere riuscito a ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine all’amministrazione di rilasciare il visto, formulando anche istanza cautelare. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato la fissazione dell’appuntamento presso la sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere e in parte inammissibile il ricorso. La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata con riguardo alla domanda principale contro l’inerzia, poiché nelle more del giudizio l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto, ponendo il ricorrente nella condizione di inoltrare e formalizzare la domanda di visto. La domanda ulteriore diretta ad accertare il diritto al rilascio del visto e a ordinare all’Ambasciata di rilasciarlo è stata dichiarata inammissibile: il rilascio del visto costituisce esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, che non era stato ancora esercitato, sicché il Tribunale non poteva sostituirsi all’amministrazione ordinandone direttamente l’adozione. Le spese sono state compensate, in considerazione dell’ingente flusso di domande gravante sull’Ambasciata in Pakistan e del conseguente contenzioso.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il comportamento richiesto dal ricorrente — nel caso concreto, fissando l’appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto — viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda principale e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio contro il silenzio, il giudice amministrativo non può ordinare il rilascio di un titolo amministrativo quando il relativo potere discrezionale non sia stato ancora esercitato dall’amministrazione; in tal caso è inammissibile la domanda diretta ad ottenere dal giudice il rilascio immediato del titolo.
- La fissazione dell’appuntamento presso la sede diplomatica consente all’interessato di presentare e formalizzare la domanda di visto, ma non equivale al riconoscimento del diritto al rilascio del visto, che resta subordinato alla successiva valutazione amministrativa.
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