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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17575/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva accolto il riesame proposto dall'indagato e aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare (custodia in carcere) per la mancata trasmissione di un video ritenuto rilevante. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. (in relazione all'art. 309, comma 5 c.p.p.), sostenendo che non si era verificata una omessa trasmissione degli atti ma una trasmissione incompleta/ difettosa: il DVD era stato indicato nella missiva di invio ma, per problemi tecnici legati al sistema TIAP, non era materialmente leggibile/recuperato. Inoltre il Procuratore deduceva che il contenuto del video era comunque descritto in una annotazione di polizia giudiziaria trasmessa e corredata dei fotogrammi ritenuti utili, per cui l'asserita decisività dell'elemento non trasmesso era contestabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la perdita di efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 309 c.p.p. sussiste solo in caso di omessa trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero e non in caso di trasmissione incompleta o difettosa. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, quando un atto risulti non reperito o non leggibile dopo il caricamento tramite TIAP, il tribunale del riesame può emettere provvedimento interlocutorio per ottenere l'acquisizione dell'atto mancante entro il termine di dieci giorni dal primo invio. Inoltre la Corte ha osservato che il P.M. non è sempre tenuto a trasmettere i supporti informatici quando gli esiti delle riprese sono integralmente riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria e nei fotogrammi allegati. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato e il processo rinviato al Tribunale del riesame di L'Aquila per un nuovo giudizio, nel rispetto dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    La Corte distingue tra omessa trasmissione (che può comportare la perdita di efficacia della misura) e trasmissione difettosa o incompleta (che non determina automaticamente perdita di efficacia); il tribunale del riesame può richiedere l'invio integrale dell'atto e rinviare la decisione entro il termine di legge

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione invocato dal Procuratore per vizio di motivazione e valutazione degli elementi relativi alla trasmissione degli atti

Massime di principio

  • La mera trasmissione incompleta o difettosa degli atti (ad esempio un file non leggibile per problemi tecnici) non provoca automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare; occorre distinguere dall'omessa trasmissione volontaria o totale degli atti
  • Se un atto indicato nella missiva di trasmissione risulta non reperito o non leggibile nel fascicolo del tribunale del riesame, il tribunale deve attivarsi (provvedimento interlocutorio) per richiederne l'invio o chiarimenti al pubblico ministero, potendo rinviare la decisione entro il termine previsto (dieci giorni dal primo invio)
  • Il pubblico ministero non è sempre obbligato a trasmettere il supporto informatico originale quando il contenuto rilevante delle riprese è integralmente riprodotto e documentato in un'annotazione di polizia giudiziaria corredata dei fotogrammi significativi
  • Per affermare la perdita di efficacia della misura cautelare occorre la certezza che gli atti, pur indicati nella missiva di trasmissione, non siano mai stati inviati; non è sufficiente che non vengano reperiti nel fascicolo, poiché può esservi stato un disguido o smarrimento nella cancelleria
  • Se il tribunale ritiene essenziale la visione integrale del materiale video, deve sollecitare attivamente l'invio del supporto informatico prima di pronunciarsi sulla misura

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