Sentenza del 17/12/2018 n. 2906 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - società a ristretta base partecipativa - distribuzione degli utili ai soci - presunzione semplice - è tale - necessità di ulteriori riscontri - consegue. Accertamento - verifica presupposta a soggetti terzi - diritto di accesso del contribuente - sussiste - diritto di difesa - va tutelato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’accertamento presumeva che gli utili occultati dalla società fossero stati distribuiti ai soci in ragione della ristretta composizione partecipativa, nonché in relazione a un’evasione derivante da comportamenti illeciti di soggetti terzi, verificati per operazioni oggettivamente inesistenti. Il contribuente contestava sia l’applicazione automatica della presunzione di distribuzione degli utili, in assenza di ulteriori elementi riferibili alla sua posizione personale, sia la mancata possibilità di accedere agli atti delle verifiche svolte nei confronti dei terzi, ritenuti necessari per esercitare pienamente il diritto di difesa.
La decisione
La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa è stata qualificata come presunzione semplice. Essa non può operare automaticamente per il solo fatto della ristretta compagine sociale, ma deve essere sostenuta da elementi indiziari ulteriori, gravi, precisi e concordanti, riferiti anche al singolo socio, e deve essere spiegato il percorso logico-inferenziale seguito dall’Amministrazione. Inoltre, quando l’accertamento nei confronti del socio dipende da verifiche svolte su soggetti terzi, il contribuente ha diritto di accedere ai relativi atti procedimentali, nei limiti necessari a garantire un’effettiva difesa. L’accertamento è quindi risultato illegittimo per insufficienza della motivazione presuntiva e per la lesione del diritto di accesso e di difesa del contribuente.
Norme richiamate
Articolo 2729 del codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa è una presunzione semplice e, per essere idonea a fondare l’accertamento, deve essere supportata da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
Articolo 24 della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il contribuente deve poter conoscere gli atti e gli elementi posti a fondamento dell’accertamento, anche quando derivano da verifiche eseguite nei confronti di soggetti terzi, se tali elementi sono rilevanti per contestare la pretesa fiscale.
Principi in materia di motivazione degli atti tributari
L’Amministrazione deve indicare non solo il fatto della ristretta base partecipativa, ma anche gli ulteriori fatti-indice relativi al socio e il ragionamento che collega tali elementi alla presunta percezione degli utili.
Massime di principio
- La ristretta base partecipativa di una società può costituire un indizio della distribuzione ai soci degli utili extracontabili, ma non basta da sola a dimostrare che ogni socio abbia percepito tali somme.
- L’Amministrazione finanziaria deve individuare ulteriori elementi concreti riferibili al singolo socio e illustrare chiaramente il percorso logico che conduce dalla maggiore redditività societaria alla presunta distribuzione personale.
- Quando l’accertamento dipende da operazioni o condotte attribuite a soggetti terzi, il contribuente deve poter accedere agli atti delle verifiche presupposte, se necessari per contestare l’origine o la fondatezza della pretesa.
- La mancata conoscenza degli elementi probatori essenziali può compromettere il diritto di difesa e rendere illegittimo l’accertamento.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare sia la sufficienza degli indizi utilizzati per imputare gli utili al socio, sia l’effettiva disponibilità degli atti sui quali l’Amministrazione ha fondato la contestazione.
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