Cassazione Civile, Ordinanza n. 34848/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria. Ha inoltre stabilito che le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate, richiamando l'orientamento secondo cui la definizione agevolata comprende anche le spese processuali, che non vanno liquidate dal giudice dell'estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEF e IRM3 relativo all'anno d'imposta 2005, proposto dalla società contribuente e definito nei precedenti gradi con rigetto dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha poi comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, e che la domanda risultava regolare perché erano stati versati gli importi dovuti. L'Ufficio ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. La contribuente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata. Il ricorso non è stato deciso nel merito, perché la Corte ha verificato che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto e non risultava notificato alcun diniego della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Le controversie definibili non sono sospese, salvo richiesta del contribuente; se viene depositata la domanda di definizione e il versamento dovuto, il processo resta sospeso fino al termine indicato dalla norma.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Il diniego della definizione deve essere notificato entro il termine previsto ed è impugnabile nei termini e con le modalità stabilite dalla norma.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
In mancanza di istanza di trattazione entro il termine finale, il processo è dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
La definizione agevolata della lite tributaria comporta anche il pagamento delle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata validamente definita in via agevolata e non risulta proposta istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla disciplina speciale, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La regolare definizione agevolata della lite tributaria assorbe anche il regime delle spese processuali: le spese restano a carico di chi le ha anticipate e il giudice dell'estinzione non deve procedere alla loro liquidazione.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata, rileva la verifica del corretto perfezionamento della procedura e dell'assenza di un diniego notificato nei termini previsti dalla norma speciale.
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