Cassazione Penale, Sentenza n. 34718/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rivosecchi impugnava la sentenza di rinvio della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta distrattiva e documentale. Tre censure: 1) i prelievi per complessivi €57.000,00 sarebbero stati erroneamente qualificati come distrazione e non valutata la loro congruità come compenso per l'amministratore; 2) la Corte avrebbe sbagliato a ritenere che la documentazione contabile fosse insufficiente o occultata, non tenendo conto dei bilanci e delle scritture depositate e della documentazione messa a disposizione del curatore; 3) richiesta di declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il ricorrente riproponesse in cassazione questioni di merito già ampiamente valutate e motivate dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio. Ha inoltre respinto la richiesta di estinzione per prescrizione: è stato considerato il rinvio con sospensione dei termini (343 giorni) disposto all'udienza del 10/07/2013, con conseguente decorrenza della prescrizione posticipata al 10/01/2025; i reati non sono quindi estinti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-legge 137/2020 convertito con legge 176/2020
art. 23, comma 5, D.L. n.137/2020 conv. L. n.176/2020
autorizza il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti, con conclusioni scritte
Legge fallimentare
art. 216 comma 1 n.1 e n.2; art. 223; art. 261 ultimo comma
art.216 qualifica rispettivamente la bancarotta distrattiva (n.1) e documentale (n.2); art.261 dispone le pene accessorie richiamate dalla Corte
Codice di procedura penale
art. 110, 191, 192 c.p.p.
norme processuali richiamate nella motivazione e oggetto delle deduzioni difensive su aspetti procedurali e probatori
Codice penale
art. 157; art. 159 comma 1 n.3 c.p.
art.157 disciplina la prescrizione; art.159 comma 1 n.3 permette la sospensione dei termini di prescrizione per determinati rinvii/udienze, utilizzata per calcolare la nuova scadenza prescrizionale
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso riesaminare il merito dei fatti quando la sentenza di merito (anche in sede di rinvio) fornisce una motivazione specifica e coerente: le censure devono colpire errori di diritto o vizi motivazionali, non semplici rivalutazioni probatorie.
- Per qualificare prelievi come "distrazione" invece che come compensi è necessario valutare la documentazione probatoria: mancanza di tracce contabili, operazioni con congiunti (es. cessioni alla società della coniuge) e assenza di giustificazioni plausibili rafforzano l'ipotesi distrattiva.
- La consegna di documenti al curatore o al tribunale non è automaticamente sufficiente se la documentazione è frammentaria o non consente la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti: il giudice valuta la completezza e l'utilità pratica ai fini ricostruttivi.
- Le contestazioni sulla prescrizione richiedono un calcolo preciso dei termini tenendo conto di sospensioni e rinvii (art.159 c.p.); le udienze che ordinano sospensioni incidono sulla decorrenza e possono rendere inammissibile la domanda di estinzione se la prescrizione non è effettivamente maturata.
- Quando vi sia un'accertata concatenazione indiziaria (prelievi ingiustificati, operazioni con soggetti strettamente legati e assenza di registrazioni), la Corte può ritenere integrato il dolo sia per la distrazione sia per l'impedimento della ricostruzione documentale.
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