Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19453/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società Yacht Marine s.r.l. in liquidazione un avviso di accertamento per maggiore IRAP con sanzioni, e un avviso di accertamento per IRES con sanzioni sia alla stessa Yacht Marine sia alla società Micheli Amari s.r.l. quale consolidante, ai sensi della disciplina sul consolidato. Le due società avevano impugnato gli atti davanti al giudice tributario di primo grado, che aveva accolto i ricorsi; la CTR del Lazio aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel giudizio di legittimità Yacht Marine aveva depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con prova del pagamento della prima rata; nessuna parte aveva poi chiesto la trattazione del giudizio entro il termine previsto.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria pendente depositata dalla contribuente, rilevando che nessuna parte aveva chiesto la prosecuzione del giudizio entro il 31/12/2020. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che la definizione agevolata si estendeva anche ai coobbligati, con riferimento all'avviso interessato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

    la presentazione della domanda di definizione agevolata, unitamente al pagamento della prima rata, impedisce la prosecuzione del giudizio se nessuna parte chiede la trattazione entro il termine previsto

  • art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018

    la definizione agevolata giova anche ai coobbligati

    l'effetto estintivo della definizione agevolata si estende anche ai coobbligati, almeno per l'avviso di accertamento cui essi sono collegati

  • d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel contesto dell'accertamento notificato alla consolidante; il testo non consente ulteriori specificazioni interpretative

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, la domanda di definizione agevolata con prova del pagamento dovuto può determinare l'estinzione del giudizio se, entro il termine fissato dalla legge, nessuna parte ne richiede la trattazione.
  • L'effetto della definizione agevolata non resta circoscritto al solo soggetto che presenta l'istanza, ma può estendersi anche ai coobbligati nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
  • Quando interviene una causa legale di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte si limita a prenderne atto e a dichiarare l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.