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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13397/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 12/09/2023. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 76 DPR n.115/2002) e vizio di motivazione: il provvedimento avrebbe errato nel riportare che i redditi del ricorrente e del suo nucleo familiare superavano i limiti per gli anni 2018-2019-2020, mentre la nota dell'Agenzia delle Entrate si riferiva al superamento solo per l'anno 2020; inoltre il ricorrente sostiene di non aver convissuto con la madre (la sig.ra Pennetta) dal 2019, essendosi trasferito altrove e quindi escludendo l'inclusione dei redditi familiari come effettuato dal Tribunale. Ha allegato documentazione a sostegno della diversa situazione di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha respinto la richiesta del P.G. di qualificare il ricorso come reclamo ex art.99 DPR n.115/2002, ritenendo applicabile l'art.113 (ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell'art.112, lett. d)). Ha ritenuto che il ricorrente abbia documentato una situazione di fatto difforme da quella ritenuta dal Tribunale (la nota dell'Agenzia indicava il superamento del limite solo per il 2020 e vi sono elementi che testimoniano la cessazione della convivenza con la madre dal 2019). Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al giudice di merito, affinché accerti la situazione reddituale effettiva degli anni rilevanti, anche avvalendosi dei poteri istruttori.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112, comma 1, lett. d)

    Norma invocata dal Tribunale come fondamento della revoca del gratuito patrocinio quando vengono meno le condizioni reddituali. La Corte riconosce che la revoca è prevista da questa disposizione ma annulla il provvedimento perché la verifica fattuale non è stata adeguata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113

    «Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione [...]»

    La Corte ritiene che contro il decreto di revoca debba esperirsi il ricorso per cassazione previsto da questa norma, quindi il rimedio corretto impiegato dal ricorrente è il ricorso per cassazione e non il reclamo ex art.99.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    Richiamato dal P.G. per chiedere la qualificazione del ricorso come reclamo; la Corte invece esclude l'applicazione di questa norma nel caso concreto perché il rimedio competente è quello dell'art.113.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76

    Articolo richiamato dal ricorrente come presunta violazione; la censura circa violazione di questa norma è stata allegata ma la Corte si è concentrata sull'incompletezza della verifica dei fatti e sull'errata lettura della nota dell'Agenzia, disponendo l'annullamento e il rinvio senza pronunciarsi definitivamente sulla presunta violazione.

Massime di principio

  • La revoca del gratuito patrocinio prevista dall'art.112, comma 1, lett. d) DPR n.115/2002 richiede una verifica precisa e motivata della situazione reddituale: se i fatti di base sono contestati il provvedimento può essere annullato e rinviato al giudice di merito per approfondimenti istruttori.
  • Quando la revoca si fonda su comunicazioni amministrative (es. nota dell'Agenzia delle Entrate), il giudice deve rispettare il contenuto effettivo di tali comunicazioni e non può travisarne gli estremi (anni di imposta, soggetti coinvolti) nella motivazione.
  • Cambiamenti nella convivenza o nella composizione del nucleo familiare rilevano per il calcolo del requisito reddituale: l'interessato può allegare documenti (provvedimenti, istanze, certificazioni di residenza) per dimostrare la cessazione della convivenza e far escludere redditi altrui dal computo.
  • Il rimedio contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell'art.112, lett. d) è il ricorso per cassazione previsto dall'art.113; la richiesta di qualificazione come reclamo ex art.99 può essere rigettata se la norma applicabile è l'art.113.
  • In presenza di contestazioni sui fatti il giudice di merito deve, se necessario, avvalersi dei poteri istruttori per acquisire elementi probatori; l'annullamento con rinvio è l'atto corretto se la sentenza di revoca manca di adeguata istruttoria o motivazione.

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