Cassazione Civile, Ordinanza n. 10780/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di inefficacia, nei confronti della procedura fallimentare, della compravendita di un appartamento in Reggio Calabria stipulata con atto pubblico il 6/11/1998 tra una società poi fallita e due acquirenti. Il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria del Fallimento della società venditrice. In appello la decisione era stata confermata, ritenendo: da un lato, non applicabile retroattivamente l'esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 10 del d.lgs. 122/2005 per gli immobili da costruire; dall'altro, provata la scientia decoctionis dell'acquirente, desunta da una serie di indizi, in particolare l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale di rilevante importo e la presenza di diversi pignoramenti gravanti sull'immobile, oltre alla clausola contrattuale che subordinava il pagamento del saldo alla cancellazione delle ipoteche. Con il ricorso per cassazione la parte acquirente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1, 5 e 10 del d.lgs. 122/2005, sostenendo che le norme di esenzione e di tutela dovessero applicarsi alla fattispecie, poiché solo alcune disposizioni del decreto sarebbero a efficacia differita e non anche l'art. 10. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 67, comma 2, l.fall., 2729, 1366 e 2932 c.c., contestando la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza: secondo la ricorrente tale conoscenza doveva essere effettiva e non meramente potenziale; gli acquirenti, impiegati e privi di rapporti ulteriori con la venditrice, non avrebbero potuto conoscere la situazione economica della società; l'ipoteca era stata iscritta solo nel 1997 e conosciuta al momento del definitivo; il saldo prezzo era stato collegato alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli; inoltre, la valutazione della scientia decoctionis avrebbe dovuto essere riferita al preliminare del 1994 e non al definitivo del 1998.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che l'art. 10 del d.lgs. 122/2005, introducendo una disciplina nuova e innovativa di esenzione dalla revocatoria, non è applicabile retroattivamente a contratti stipulati e a procedure d'insolvenza aperte prima della sua entrata in vigore. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi. Ha quindi ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale, che aveva desunto la conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza da indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui l'ipoteca giudiziale menzionata nell'atto e i pignoramenti, e ha ribadito che, in tema di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis può essere provata anche per presunzioni. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 122/2005
esenzione dalla revocatoria
non si applica retroattivamente ai contratti stipulati e alle insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore
art. 5 d.lgs. n. 122/2005
solo la disciplina prevista dagli artt. 2, 3 e 4 ... si applica ai contratti ... per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto successivamente
l'entrata in vigore differita riguarda solo gli artt. 2, 3 e 4, non gli artt. 1, 5 e 10
art. 67, comma 2, l.fall.
revoca della vendita immobiliare stipulata in periodo sospetto
la revocatoria richiede la conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza da parte del terzo contraente, dimostrabile anche per presunzioni
art. 2729 c.c.
precisione, gravità e concordanza
le presunzioni devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza per fondare la prova della scientia decoctionis
art. 1366 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'esito
art. 2932 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'esito
art. 2697 c.c.
la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non se si contesta la valutazione delle prove
Massime di principio
- L'esenzione dalla revocatoria prevista da una legge sopravvenuta non si applica retroattivamente a negozi conclusi e a procedure concorsuali già aperte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, quando la norma introduce un regime innovativo e non meramente interpretativo.
- In tema di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis del terzo deve essere effettiva e riferita al momento del compimento dell'atto impugnato; essa può essere provata dal curatore anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- Indici come ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti e altre formalità pregiudizievoli, specie se richiamati nel contratto, possono integrare un quadro presuntivo idoneo a dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza del venditore.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova; non quando si contesta, in realtà, la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione dei fatti e delle prove, ma solo la verifica dell'esistenza di un effettivo esame dei fatti storici decisivi e dell'assenza di motivazione apparente, perplessa o contraddittoria.
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