Sentenza n. 3908/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’annullamento, sia quanto al ricorso introduttivo, sia quanto ai motivi aggiunti: a) dell’ordinanza sindacale del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 62 del 7 dicembre 2022, avente a oggetto “Illecito sversamento di rifiuti – Rimozione rifiuti in località Salice su area distinta in catasto al F. 16 p.lla 716”; b) della relativa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 37076 del 3 ottobre 2022; c) della nota del Comune di Casalnuovo di Napoli di rigetto dell’istanza di adozione di provvedimenti in autotutela in data 12 dicembre 2022; d) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti, comunicazione di avvio del procedimento e diniego di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 62 del 7 dicembre 2022, avente a oggetto la rimozione di rifiuti illecitamente sversati su un'area catastalmente individuata, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e la nota di rigetto dell'istanza di ritiro in autotutela. Dal successivo provvedimento comunale di annullamento in autotutela risulta che il Comune, in seguito a ulteriori verifiche sulla titolarità dell'area e prendendo atto del ricorso, ha accertato la carenza di legittimazione passiva del Consorzio rispetto all'ordinanza impugnata.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela l'ordinanza sindacale impugnata, riconoscendo la carenza di legittimazione passiva del Consorzio. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione sull'annullamento dell'atto. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico del Comune, poiché l'annullamento in autotutela è intervenuto in relazione all'accertata erronea individuazione del Consorzio quale soggetto passivo. Il Comune è stato condannato a pagare euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo rispetto alla pretesa del ricorrente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione.
l. 241/1990
Richiamata dal Comune quale base normativa dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza precedentemente adottata.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato in modo pienamente satisfattivo della posizione del ricorrente, facendo venir meno l'interesse alla decisione di merito.
- Quando l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato interviene dopo la proposizione del ricorso e risulta riconducibile all'illegittima individuazione del destinatario del provvedimento, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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