Sentenza n. 46/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) dell’ingiunzione di demolizione n. 83/2024 dell’8.10.2024, a firma del Capo Area Tecnica Seconda del Comune di Montecorvino Rovella, avente a oggetto “Ingiunzione alla demolizione art. 31, comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. – opere realizzate in assenza di titoli edilizi in Piazza Budetta n. 53 del capoluogo”; b) della comunicazione di avvio del procedimento del 05.08.2024 recante prot. n. 14169/2024; c) della relazione di sopralluogo prot. n. 13774 del 29.07.2024; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione di demolizione di un deposito per alimenti realizzato senza titolo edilizio e non conforme al PUC vigente, oltre agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di demolizione n. 83/2024 relativa a un deposito per alimenti adiacente a un immobile commerciale. Con il primo motivo ha sostenuto che il manufatto fosse una porzione del locale commerciale esistente anteriormente al 1963, acquistato nel 2003, interessato da una CILA del 2015 e compreso nel certificato di agibilità rilasciato nello stesso anno. Con il secondo motivo ha dedotto che la vetustà dell’opera avrebbe imposto un’istruttoria più approfondita e una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione. Con il terzo motivo ha affermato che il deposito fosse stato realizzato prima dell’approvazione del PUC, avvenuta nel 2021. Con il quarto motivo ha sostenuto che la demolizione del deposito e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero pregiudicato la parte dell’edificio realizzata legittimamente, prospettando quindi l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi. Quanto ai primi tre, relativi alla pretesa esistenza del manufatto sin dal 1963, il Collegio ha valorizzato la relazione amministrativa del 6 dicembre 2024, depositata dal Comune il 24 gennaio 2025 e non contestata dal ricorrente. Da tale relazione risultava che il corpo di fabbrica, nella conformazione attuale, non poteva risalire a prima del 1963, poiché non compariva né nel programma di fabbricazione adottato nel 1972 e approvato nel 1978, né nell’aerofotogrammetria del 1979, né nelle tavole della concessione edilizia n. 104 del 29 marzo 1988, che rappresentavano soltanto un piccolo locale adibito a bagno. È stata quindi disattesa la tesi della vetustà del manufatto e, conseguentemente, anche la deduzione relativa alla necessità di una motivazione specifica sull’interesse pubblico alla demolizione. Quanto al quarto motivo, il TAR ha affermato che la verifica del pericolo per la stabilità della parte legittima dell’edificio, che può giustificare la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, attiene alla fase esecutiva del procedimento ed è autonoma e successiva rispetto all’ordine di demolizione; pertanto, tale circostanza non incide sulla legittimità dell’ingiunzione demolitoria. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ingiunzione di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio; nel caso concreto l’ordine è stato ritenuto legittimo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza semplificata, dopo avere sentito le parti.
Massime di principio
- La risalenza nel tempo di un manufatto abusivo deve essere supportata da elementi probatori idonei; la sua mancata rappresentazione negli strumenti urbanistici, nelle aerofotogrammetrie e negli elaborati di precedenti titoli edilizi può escludere che l’opera, nella conformazione attuale, preesistesse alla data dedotta dal proprietario.
- Quando la pretesa vetustà dell’opera abusiva non è dimostrata, non può fondarsi su di essa né la contestazione dell’ordine di demolizione né la deduzione della necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione.
- La valutazione del pericolo per la stabilità della parte legittima dell’edificio, rilevante per l’eventuale sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, appartiene alla fase esecutiva, autonoma e successiva all’ordine di demolizione, e non incide di per sé sulla legittimità dell’ingiunzione demolitoria.
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