Cassazione Penale, Sentenza n. 20454/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito a Sessa Aurunca (località Baia Domitia) in capo alla ricorrente. La ricorrente deduceva: mancata prova della disponibilità dell'immobile da parte dell'imputato Piccolo Antonio (padre), e insufficiente motivazione circa la sproporzione tra valore dell'immobile e provviste economiche della ricorrente/madre al momento dell'acquisto; contestava inoltre la valutazione della prova bancaria e della consulenza di parte e lamentava omissione di motivazione ai sensi degli artt. 125 e 192 c.2 c.p.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondata e coerente la motivazione del Tribunale di Napoli: dall'istruttoria emergevano elementi concreti di intestazione fittizia operata da Piccolo Antonio tramite la moglie (Datoaddio) e i figli, l'incapacità reddituale del nucleo familiare al momento dell'acquisto, e incongruenze nella documentazione bancaria che facevano ritenere l'impiego di denaro di provenienza illecita. La consulenza di parte è stata giudicata inattendibile rispetto agli elementi obiettivi valutati dal giudice. La Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata che consente di considerare la sproporzione tra bene e redditi, unitamente ad altri indizi, come prova della simulazione dell'intestazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina l'appello in sede di riesame contro misure cautelari; qui citata come base del procedimento di appello che aveva respinto la revoca del sequestro
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Dispositivo sul sequestro preventivo: autorizza il sequestro di beni in relazione a reati e alla confisca; applicato come norma sostanziale/procedurale che legittima il sequestro dell'immobile
art. 12-sexies, L. 7 agosto 1992, n. 356
art. 12-sexies L. 7/8/1992 n. 356
Norma speciale sulla confisca per sproporzione e intestazione fittizia nell'ambito della normativa antimafia; stabilisce i presupposti per sequestro preventivo propedeutico alla confisca e la possibilità di accertare l'intestazione fittizia sulla base di fatti concreti
art. 2-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575
art. 2-bis L. 31/5/1965 n. 575
Previsione normativa in materia di misure di prevenzione che opera presunzioni in ambito amministrativo/antimafia; richiamata nella sentenza per chiarire che tale presunzione non si applica automaticamente nel processo penale ma che la sproporzione può comunque avere valore indiziario se valutata congiuntamente ad altri elementi
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
art. 606, c.1, lett. b) e c. c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione): il ricorrente le ha invocate per censurare la presunta inosservanza di norme sulla disponibilità e la carenza di motivazione
artt. 125 e 192, comma 2, cod. proc. pen.
art. 125 e art. 192, c.2 c.p.p.
Regole sul mezzo di prova e sull'obbligo di motivazione: invocate per contestare omissioni nella valutazione delle prove e nella motivazione del provvedimento impugnato
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 25932/2008; Sez. 6 n. 42717/2010; Sez. 5 n. 26041/2011 e Sez. 6 n. 39259/2013)
sentenze Cass. citate nella motivazione
Principi richiamati: la cassazione contro ordinanze cautelari è ammessa solo per violazione di legge o vizi gravi di motivazione; in materia di intestazione fittizia per confisca è necessario valutare fatti concreti e indizi (anche la sproporzione) senza ricorrere a presunzioni assolute; in taluni casi l'onere probatorio può invertirsi nei confronti del titolare apparente
Massime di principio
- In procedimenti di sequestro preventivo propedeutico alla confisca, la sproporzione tra valore del bene e redditi dichiarati ha valore probatorio se valutata insieme ad altri elementi concreti: non è sufficiente da sola ma può contribuire a dimostrare l'intestazione fittizia
- Se l'intestatario formale è un congiunto convivente o persona di fiducia, il giudice valuta con attenzione la possibilità di interposizione fittizia e può ritenere la disponibilità effettiva in capo all'indagato sulla base di elementi ripetuti e coerenti
- Quando il nucleo familiare risulti incapiente e la documentazione bancaria presenti incongruenze (es. erogazioni non compatibili con il prezzo dichiarato), il giudice può ritenere attendibili gli indizi di finanziamento illecito e scartare consulenze di parte non coerenti
- In Cassazione le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se dimostrano vizi di legge o una motivazione così carente da essere priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza
- L'onere probatorio può invertirsi nei confronti del titolare apparente: una volta dimostrata la sproporzione e altri elementi indiziari, spetta al titolare dimostrare la lecita provenienza dei fondi
- Per impugnare con successo un sequestro in casi analoghi è necessario fornire elementi probatori concreti e coerenti (es. documentazione bancaria completa, piani di ammortamento, redditi storici distinti per annualità) che spieghino la fonte lecita dei fondi
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