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Sentenza

Sentenza n. 7821/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio N. 00391/2025 REG.PROV.COLL. N. 02825/2023 REG.RIC. Pubblicata il 09/01/2025

Giustizia amministrativa202600354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 391/2025, nella parte relativa al pagamento delle spese di giudizio e degli accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori delle spese)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che la sentenza del TAR Lazio n. 391/2025, pubblicata il 9 gennaio 2025 e notificata all'Avvocatura dello Stato il 29 aprile 2025 secondo quanto esposto in ricorso, era divenuta irrevocabile, come attestato dal certificato di passaggio in giudicato del 7 gennaio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 750,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Nonostante il decorso di oltre 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. I ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione della statuizione sulle spese processuali, sia quando queste siano liquidate in favore della parte, sia quando siano distratte in favore del difensore antistatario. Ha inoltre riconosciuto la legittimazione del difensore distrattario a chiedere in proprio il pagamento, in quanto il provvedimento di distrazione instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo. Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, l'idoneità del titolo all'esecuzione, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione e l'inerzia ministeriale, il giudice ha ordinato al Ministero di pagare gli importi dovuti per spese, accessori e contributo unificato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato, senza compenso, assegnandogli novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi previa istanza degli interessati e verifica dell'inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato, comprese quelle relative alla condanna al pagamento delle spese processuali.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato in relazione all'attestazione di conformità all'originale della sentenza notificata quale titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione della parte della sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, anche quando tali spese siano state distratte in favore del difensore antistatario.
  • Il difensore dichiaratosi antistatario è legittimato a chiedere in proprio, mediante giudizio di ottemperanza, il pagamento delle somme oggetto della distrazione, poiché il provvedimento giudiziale di distrazione instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto al rapporto processuale tra le parti originarie.
  • Quando una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione il pagamento di spese processuali e l'amministrazione rimane inerte dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine ragionevole.
  • Nel giudizio di ottemperanza, a fronte del persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi alla verifica dell'ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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