Sentenza n. 1028/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 481/2024 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 481/2024 del Tribunale di Rimini, relativo alla carta docente per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, non opposto e divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, il Tribunale ha nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, il quale provvederà entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto diviene esecutivo; nel caso concreto tale esecutività è stata comprovata dall'attestazione della cancelleria.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere, in sede di ottemperanza, della mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario quando il decreto non opposto sia divenuto esecutivo e il termine dilatorio per l'esecuzione sia decorso.
- La perdurante inerzia dell'amministrazione obbligata a dare esecuzione a un decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
- In sede di ottemperanza il giudice può nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, entro un termine successivo stabilito nella sentenza.
- L'esecuzione del titolo deve tener conto delle somme o utilità eventualmente già corrisposte dall'amministrazione, che devono essere detratte.
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