Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1028/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 481/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 481/2024 del Tribunale di Rimini, relativo alla carta docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, non opposto e divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, il Tribunale ha nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, il quale provvederà entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto diviene esecutivo; nel caso concreto tale esecutività è stata comprovata dall'attestazione della cancelleria.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere, in sede di ottemperanza, della mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario quando il decreto non opposto sia divenuto esecutivo e il termine dilatorio per l'esecuzione sia decorso.
  • La perdurante inerzia dell'amministrazione obbligata a dare esecuzione a un decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • In sede di ottemperanza il giudice può nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, entro un termine successivo stabilito nella sentenza.
  • L'esecuzione del titolo deve tener conto delle somme o utilità eventualmente già corrisposte dall'amministrazione, che devono essere detratte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.