Cassazione Penale, Ordinanza n. 19813/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e rideterminato la pena per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in una pena inferiore al minimo edittale. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando sostanzialmente la valutazione effettuata dal giudice di merito. La Corte territoriale, prima, aveva escluso la particolare tenuità del fatto per la non episodicità della condotta e per i precedenti penali specifici dell'imputato; poi aveva valorizzato le peculiarità della vicenda per concedere le attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva. In cassazione si è ritenuto che la censura tendesse a una rivalutazione del merito sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul trattamento sanzionatorio non fosse sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito, congruamente e logicamente motivata. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice del fatto contestato, relativa alla ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; la sentenza la richiama come titolo del reato per cui è stata rideterminata la pena.
art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta non era episodica e l'imputato risultava gravato da diversi precedenti penali, anche specifici.
art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che può motivare anche sinteticamente richiamando uno o più criteri di commisurazione; il sindacato di legittimità è ammesso solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla determinazione della pena è inammissibile in cassazione quando mira soltanto a una nuova valutazione di fatti e circostanze già apprezzati dal giudice di merito.
- La quantificazione della pena entro i limiti edittali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se la motivazione è meramente arbitraria o manifestamente illogica.
- Ai fini della commisurazione della pena non è necessario che il giudice esamini analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione, anche sintetica, che dia conto dei criteri ritenuti decisivi.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta risulti non episodica e l'imputato presenti precedenti penali specifici, elementi incompatibili con una valutazione di marginalità offensiva.
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