Cassazione Civile, Ordinanza n. 31671/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
Il ricorso non riguarda il merito della controversia originaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 7389/2024, che aveva definito il precedente giudizio rigettando il ricorso. In quella ordinanza la Corte aveva condannato il ricorrente alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente, senza però riportare correttamente la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse emendato il dispositivo e la motivazione, inserendo l'inciso relativo alla distrazione in favore del difensore. La Corte ha rilevato che dagli atti emergeva la richiesta di attribuzione delle spese al difensore antistatario e ha ritenuto ammissibile e fondato il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. e art. 288 c.p.c., disponendo la rettifica dell'ordinanza precedente sia nella parte motivazionale sia in quella dispositiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha disposto che nell'ordinanza n. 7389/24 del 19 marzo 2024, nella motivazione, dopo le parole "le spese seguono la soccombenza" fosse inserito l'inciso relativo ad Armando De Rosa in favore dell'avvocato Biagio Grasso dichiaratosi antistatario; e, nel dispositivo, dopo le parole "in favore di ciascun controricorrente", fosse aggiunto l'inciso relativo all'attribuzione delle spese, per Armando De Rosa, all'avvocato Biagio Grasso, dichiaratosi antistatario. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex artt. 288 c.p.c. e 196-quinquies, comma 5.
Norme richiamate
dichiarazione di antistatario e richiesta di distrazione delle spese
La richiesta di distrazione delle spese può risultare dagli atti difensivi e, se formulata dal difensore antistatario, impone di attribuire le spese al difensore secondo la disciplina processuale.
procedura camerale e riserva di deposito dell'ordinanza
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.
correzione di errore materiale della sentenza/ordinanza della Corte di cassazione
L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile mediante procedimento di correzione dell'errore materiale.
correzione delle sentenze e delle ordinanze
La Corte dispone la correzione del provvedimento precedente sia nella motivazione sia nel dispositivo.
art. 196-quinquies, comma 5
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
Massime di principio
- L'omessa indicazione, in un provvedimento della Corte di cassazione, della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- La domanda di distrazione delle spese può essere ricostruita dal contenuto degli atti difensivi e, se il ricorso è proposto in nome della parte assistita con procura speciale, l'istanza deve ritenersi riferibile alla parte, ferma la legittimazione del difensore antistatario a far valere l'omissione.
- La correzione dell'errore materiale può incidere sia sulla parte motivazionale sia sul dispositivo del provvedimento, al fine di renderli coerenti con quanto effettivamente richiesto e risultante dagli atti.
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