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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6326/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/10/2022 che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro di un coltello effettuato all'atto dell'arresto per il reato di furto pluriaggravato. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 240 cod. pen., 324 cod. proc. pen. e dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sostenendo che l'ordinanza era ontologicamente viziata poiché l'unica imputazione contestata era il furto e non era stata contestata la contravvenzione prevista dall'art. 4 (porto di arma), la quale, se assolta, impedirebbe la confisca obbligatoria del coltello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione, rilevando che il coltello risultava materialmente sequestrato al solo coimputato Tchkonia e quindi il ricorrente non era destinatario del provvedimento impugnato né ha dedotto un interesse significativo. Sul piano sostanziale la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 324, comma 7, c.p.p. vieta la restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. ("cose intrinsecamente pericolose"), e che la confisca del coltello può prescindere dall'esito del giudizio di merito. Ha altresì osservato che, benché la mancata contestazione dell'art. 4 non precluda l'accertamento, in contraddittorio, dell'assenza di un giustificato motivo (condizione per la confisca), il difetto di interesse resta decisivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 324, comma 7, codice di procedura penale

    Il divieto di restituzione riguarda anche il sequestro probatorio oltre che il sequestro preventivo, limitandosi alle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.

  • art. 240, secondo comma, codice penale

    "le cose intrinsecamente pericolose, per le quali la restituzione è comunque esclusa ben al di là della fase cautelare e indipendentemente dall'esito del giudizio di merito"

    La norma impone la confisca obbligatoria di oggetti intrinsecamente pericolosi (nel genere i coltelli), rendendo la restituzione esclusa indipendentemente dall'esito del processo principale

  • art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110

    Disciplina il porto di armi e oggetti atti a offendere e prevede l'eccezione del "giustificato motivo"; l'assenza di contestazione del reato non impedisce che, ai fini della confisca, il giudice verifichi in contraddittorio l'assenza di un giustificato motivo

  • Sez. U., sent. n. 40847 del 30/05/2019 (Bellucci)

    "le cose intrinsecamente pericolose, per le quali la restituzione è comunque esclusa ben al di là della fase cautelare e indipendentemente dall'esito del giudizio di merito"

    La giurisprudenza di legittimità individua la categoria delle "cose intrinsecamente pericolose" la cui confisca è obbligatoria e per le quali non è ammessa la restituzione

  • Corte costituzionale, sent. n. 5 del 2023

    Richiamata per il principio che, ai fini dell'applicazione di una misura ablativa della proprietà, il giudice deve accertare il presupposto della misura in un procedimento in contraddittorio con l'imputato

Massime di principio

  • Per impugnare un provvedimento di sequestro/provvedimento di convalida di sequestro occorre avere un interesse concreto: chi non è destinatario materiale del sequestro può essere privo di legittimazione a impugnare.
  • Gli oggetti "intrinsecamente pericolosi" (es. coltelli) rientrano nell'ambito della confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, cod. pen.; per questi oggetti è in genere esclusa la restituzione anche indipendentemente dall'esito del processo principale.
  • La mancata contestazione della contravvenzione per porto d'armi (art. 4 legge 110/1975) non impedisce al giudice che decide sulla confisca di valutare, in contraddittorio, l'esistenza di un giustificato motivo che escluda la misura ablativa.
  • Chi intende contrastare la confisca di un'arma o oggetto pericoloso deve proporre contestazioni specifiche riguardo al "giustificato motivo" del porto e partecipare al procedimento in cui si valuta la confisca; l'assenza di tali allegazioni indebolisce il ricorso.
  • Impugnazioni prive di concreto interesse processuale possono essere dichiarate inammissibili con condanna alle spese e, se non sussistono giustificazioni, a somme per ammende; è quindi essenziale valutare preliminary la legittimazione ad impugnare prima di proporre ricorso.

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