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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35613/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rilevato che la rinuncia al ricorso era rituale e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., essendo stata depositata in Cancelleria prima dell'adunanza e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del processo. La Corte ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, richiamando l'art. 391 c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società nei confronti dell'atto con cui un debitore aveva ceduto alla figlia un immobile di sua proprietà. La corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inopponibilità dell'atto alla creditrice ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria. La destinataria della pronuncia d'appello ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Tuttavia, prima della decisione, il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, utilizzata per dichiarare l'inopponibilità dell'atto di trasferimento al creditore

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla proposta del relatore

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso deve essere rituale e conforme ai requisiti di legge per produrre l'effetto estintivo del processo

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di estinzione per rinuncia non vi è luogo a statuizione sulle spese, secondo quanto affermato dalla Corte

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima della decisione, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del processo.
  • Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile non emergente dal testo.
  • L'azione revocatoria ordinaria può condurre alla dichiarazione di inopponibilità dell'atto dispositivo compiuto dal debitore quando il giudice di merito accerti la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiNullità

Testo integrale

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