Cassazione Civile, Ordinanza n. 35613/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rilevato che la rinuncia al ricorso era rituale e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., essendo stata depositata in Cancelleria prima dell'adunanza e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del processo. La Corte ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, richiamando l'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società nei confronti dell'atto con cui un debitore aveva ceduto alla figlia un immobile di sua proprietà. La corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inopponibilità dell'atto alla creditrice ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria. La destinataria della pronuncia d'appello ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Tuttavia, prima della decisione, il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, utilizzata per dichiarare l'inopponibilità dell'atto di trasferimento al creditore
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla proposta del relatore
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso deve essere rituale e conforme ai requisiti di legge per produrre l'effetto estintivo del processo
art. 391 c.p.c.
in caso di estinzione per rinuncia non vi è luogo a statuizione sulle spese, secondo quanto affermato dalla Corte
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima della decisione, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del processo.
- Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile non emergente dal testo.
- L'azione revocatoria ordinaria può condurre alla dichiarazione di inopponibilità dell'atto dispositivo compiuto dal debitore quando il giudice di merito accerti la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35397/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35398/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35399/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35437/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35438/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35439/2021 del 19/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →