Cassazione Civile, Ordinanza n. 15327/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia e del successivo supplemento nell'ambito della Gestione separata. Il giudice di merito aveva riconosciuto al pensionato il diritto alla pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui erano già maturati i requisiti anagrafici e contributivi, nonché il diritto al supplemento dalla domanda del 2016. L'ente previdenziale ha impugnato la decisione sostenendo, con un primo motivo, che quando il lavoratore chiede il computo della contribuzione pregressa maturata presso altra gestione ai sensi dell'art. 3 d.m. 2.5.1996, n. 282, la decorrenza del trattamento pensionistico non può che coincidere con il primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione/computo, poiché solo da quel momento la contribuzione pregressa entra a far parte del montante utile nella Gestione separata. Con un secondo motivo ha dedotto che, se la decorrenza della pensione va fissata alla data della domanda, anche il supplemento doveva decorrere più tardi rispetto a quanto stabilito nei gradi di merito, richiamando l'art. 4 l. 1338/1962, l'art. 7 l. 155/1981 e l'art. 1 d.m. 2.5.1996, n. 282.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, aderendo all'orientamento già espresso in precedenti conformi: quando il pensionato esercita la facoltà di computo ex art. 3 d.m. 282/1996 per ottenere un trattamento a carico della Gestione separata includendo contribuzione versata in altra gestione AGO, la decorrenza della pensione non può essere anticipata al momento di maturazione dei requisiti, ma va fatta decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione/computo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per i conseguenti accertamenti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282
La facoltà di computo della contribuzione pregressa richiede un'apposita domanda; solo da tale domanda la contribuzione anteriore può entrare nel calcolo della prestazione della Gestione separata, con conseguente decorrenza del trattamento dal mese successivo alla domanda.
art. 2, commi 26 e seguenti, L. n. 335/1995
È la base normativa della Gestione separata richiamata per la disciplina del computo e della prestazione pensionistica.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina del supplemento di pensione.
art. 7 L. n. 155/1981
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della decorrenza e del supplemento di pensione.
art. 1 d.m. 2 maggio 1996, n. 282
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo quale disposizione sulla disciplina del computo e degli effetti della domanda.
art. 6, comma 1, L. n. 155/1981
Individua la regola generale della decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, ma nel caso del computo ex art. 3 d.m. 282/1996 la Corte afferma che prevale la decorrenza dalla domanda.
art. 22, comma 5, L. n. 153/1969
È richiamato come regola generale in tema di cumulo di contribuzione tra diverse gestioni dell'AGO e viene applicato per affermare che il computo ex art. 3 d.m. 282/1996 va ricondotto a una ipotesi di cumulo.
Richiamato in via sistematica dalla giurisprudenza precedente per qualificare il computo come forma di cumulo contributivo.
Massime di principio
- Quando l'assicurato esercita la facoltà di computo della contribuzione pregressa in altra gestione per ottenere la pensione a carico della Gestione separata, la decorrenza della prestazione è collegata alla domanda di computo/pensione e non alla sola maturazione anagrafica e contributiva.
- Va distinta la data di perfezionamento del diritto a pensione dalla data di decorrenza della prestazione: nel computo ex d.m. 282/1996 il diritto sostanziale può essere già maturato, ma la liquidazione decorre solo dall'istanza che attiva l'inclusione dei contributi pregressi.
- Il computo della contribuzione versata in altra gestione AGO costituisce, sul piano funzionale, una forma di cumulo contributivo; pertanto si applica la regola generale sulla decorrenza del trattamento pensionistico prevista per il cumulo.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione della decisione, le ulteriori censure che riguardano effetti consequenziali della medesima questione possono rimanere assorbite.
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