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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1047/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che li aveva confermati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di oltre 560.000 euro verso società riconducibili a Tronci) e per bancarotta documentale (occultamento/irregolare tenuta delle scritture contabili). I motivi, riuniti in dieci censure, lamentano vizi di motivazione, violazioni di norme penali e processuali (tra cui art. 40 c.p., artt. 192 e 530 c.p.p.), l'assenza di nesso causale tra le condotte e il fallimento (richiamando la sentenza Corvetta), la non sussistenza del dolo specifico, la mancata valutazione dell'esistenza di un gruppo societario e dei vantaggi compensativi infra-gruppo (art. 2634 c.c.), la carenza probatoria per la bancarotta documentale, l'erronea qualificazione di amministratrici di fatto per due imputate, e l'eccessività della pena (art. 133 c.p.). Richiedevano l'accoglimento dei ricorsi o la riforma della decisione di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto prevalentemente infondate o meramente ripetitive delle censure già vagliate in grado di appello. Sul piano sostanziale la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo e si integra con il dolo generico (non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza né il fine di danneggiare i creditori), e che, nella fattispecie, le condotte distrattive relative al finanziamento di oltre 560.000 euro e la destinazione delle risorse verso società collegate sono state adeguatamente provate. Ha inoltre confermato la sussistenza della bancarotta documentale per la irregolare tenuta/occultamento delle scritture che ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio. Ha ritenuto non provati vantaggi compensativi infra-gruppo e ha giudicato correttamente l'attribuzione delle qualità di amministratore di fatto e di amministratore unico alle imputate sulla base degli elementi probatori. Ha infine rigettato il motivo sulla pena ritenendola congrua alla luce degli elementi aggravanti e dei precedenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 40

    Richiamato dai ricorrenti come possibile vizio di applicazione; la Corte non ha ritenuto che le censure legate a questa norma incidessero sulla fondatezza della sentenza di merito.

  • Codice di Procedura Penale, artt. 192 e 530

    I ricorrenti invocano presunte violazioni processuali e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze ripetitive o infondate rispetto alla motivazione già fornita dalla Corte d'appello.

  • Codice Civile, art. 2634

    La norma sui doveri degli amministratori e sulla esclusione dell'ingiustizia del profitto intra-gruppo è stata interpretata dalla Corte nel senso che l'esistenza di un collegamento societario non è di per sé sufficiente a escludere la natura distrattiva di operazioni: l'onere di provare vantaggi compensativi concreti e prevedibili grava su chi li invoca.

  • Legge Fallimentare, art. 219, comma 1

    La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità richiede che il valore sottratto e il danno complessivo ai creditori siano di entità rilevante; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante alla luce della sottrazione di oltre 560.000 euro.

  • Legge Fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    Norma in tema di bancarotta documentale: la Corte ha confermato che per tale fattispecie è sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture che renda impossibile la ricostruzione del patrimonio.

  • Codice Penale, art. 133

    Norme sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la pena inflitta congrua, avendo considerato recidiva, precedenti specifici e la gravità dei fatti.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta per distrazione è generalmente qualificata dalla giurisprudenza come reato di pericolo: è sufficiente il dolo generico e non è necessario che l'agente conosca lo stato di insolvenza dell'impresa.
  • Per escludere la natura distrattiva di trasferimenti infra-gruppo non basta provare l'esistenza di un collegamento societario: chi invoca la legittimità dell'operazione deve dimostrare vantaggi compensativi concreti o prevedibili che riequilibrino l'operazione.
  • La bancarotta documentale richiede la consapevolezza e la volontà dell'irregolare tenuta o occultamento delle scritture, tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio; anche questa fattispecie può essere integrata dal dolo generico.
  • La qualificazione di amministratore di fatto si fonda su elementi sintomatici di inserimento organico e funzione direttiva nella gestione societaria (rapporti con dipendenti, fornitori, ruolo gestionale): è valutazione di fatto difficilmente sindacabile in Cassazione se ben motivata.
  • In sede di Cassazione i motivi che riproducono pedissequamente le censure già svolte in appello, senza apportare nuovi elementi di diritto o di fatto, sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • La sentenza dichiarativa di fallimento può costituire condizione obiettiva di punibilità per alcune ipotesi prefallimentari, ma la giurisprudenza prevalente considera comunque integrabile la fattispecie di bancarotta prefallimentare secondo i criteri sopra indicati.

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