Sentenza n. 13454/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento – del provvedimento, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 07.11.2023, contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l'accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 02/A1 “Fisica Sperimentale delle interazioni Fondamentali” di cui al Decreto Direttoriale 553/2021 come rettificato dal D.D. 589/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca avente per oggetto “procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. – nonché per l'annullamento dello stesso verbale di non abilitazione e dell'elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende il ricorrente. – di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione; – Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n.222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art.16 della legge 30 dicembre 2010, n.240”; – Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120 concernente “regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a), b), c) della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.95”; – Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n.120”; – ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente del Decreto Direttoriale 553/2021 come rettificato dal D.D. 589/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario per il settore concorsuale 02/A1, con i relativi verbali e atti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio negativo della Commissione nazionale relativo alla procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, chiedendo l'annullamento del provvedimento di non abilitazione, del relativo verbale, dell'elenco degli abilitati nella parte in cui non lo comprendeva, nonché degli ulteriori atti della procedura e degli atti normativi e regolamentari richiamati. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere successivamente conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il medesimo settore concorsuale e ha quindi rappresentato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione di merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il successivo conseguimento dell'abilitazione ha soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito con l'impugnazione, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale a una pronuncia sul merito del giudizio negativo. Il Collegio ha inoltre rilevato che, in applicazione del principio dispositivo, doveva prendere atto della dichiarazione del ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerato che la controversia è stata definita in rito e che l'Amministrazione si è limitata a depositare la documentazione rilevante.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- Il conseguimento, nelle more del giudizio, del risultato sostanziale perseguito mediante l'impugnazione di un provvedimento negativo fa venir meno l'interesse concreto e attuale a una pronuncia di merito e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione con cui la parte ricorrente rappresenta il sopravvenuto venir meno del proprio interesse alla decisione, quando tale sopravvenienza risulti coerente con il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato.
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