Cassazione Penale, Sentenza n. 35290/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'appello del Procuratore sostenendo che, a seguito della sostituzione integrale dell'art. 132 T.U.B. operata dall'art. 8, comma 2, della L. 13 agosto 2010, n. 141, fosse venuta meno la previsione del raddoppio delle pene introdotta dall'art. 39 della L. 28 dicembre 2005, n. 262. Il punto centrale era determinare il limite edittale del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (se pari a 4 anni o, per effetto del raddoppio, a 8 anni) e, conseguentemente, la durata del termine di efficacia della misura cautelare (decorso del termine di fase ai sensi dell'art. 303 c.p.p.). Il Procuratore sosteneva invece che l'art. 8/2010 avesse modificato solo il precetto e non l'apparato sanzionatorio, quindi dovesse continuare ad applicarsi il raddoppio di cui all'art. 39/2005.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 8, comma 2, della L. 13 agosto 2010, n. 141 abbia sostituito integralmente l'art. 132 T.U.B., incidendo sia sulla parte precettiva sia su quella sanzionatoria; tale sostituzione ha comportato la tacita abrogazione, con riferimento a quella fattispecie, della disposizione del raddoppio delle pene prevista dall'art. 39 della L. 262/2005. La Corte ha posto rilievo sul fatto che il nuovo testo ha riformulato anche la sanzione pecuniaria (convertendola in euro ai valori anteriori al raddoppio), segno della volontà normativa di riportare la cornice edittale alla misura precedente all'inasprimento del 2005. Di conseguenza il limite edittale è rimasto pari a quattro anni e la misura cautelare in esame era divenuta inefficace per decorso del termine.
Norme richiamate
Art. 132 T.U.B. (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385)
"Chiunque svolge ... è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa ..."
La norma, nella versione introdotta dall'art. 8 della L. 141/2010, è stata considerata sostituita integralmente, compresa la parte sanzionatoria, ristabilendo la cornice edittale a quella anteriore al raddoppio del 2005.
Art. 39 L. 28 dicembre 2005, n. 262
"Le pene previste dal testo unico ... sono raddoppiate ..."
Disposizione di raddoppio delle pene che, pur avendo carattere generale, è stata ritenuta tacitamente abrogata, con riferimento al reato di cui all'art. 132 T.U.B., dalla successiva sostituzione integrale dell'art. 132 operata dall'art. 8/2010.
Art. 8, comma 2, L. 13 agosto 2010, n. 141
Sostituzione integrale dell'art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 con nuova formulazione e nuova delimitazione della sanzione pecuniaria in euro
La Corte ha interpretato l'intervento come riscrittura completa della fattispecie e del relativo apparato sanzionatorio, segnalando altresì la volontà del legislatore di riportare la pena detentiva ai livelli precedenti al raddoppio.
Art. 15 disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Richiamato quale criterio che consente la tacita abrogazione per successione di norme: se una nuova disposizione sostituisce integralmente la precedente, la disposizione anteriore e le sue modifiche incompatibili si considerano abrogate.
Art. 303 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai termini di efficacia della misura cautelare (termine legale di fase) il cui decorso ha prodotto l'inefficacia della misura applicata all'indagato.
Art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rimedio dell'appello al Tribunale del Riesame, procedimento al centro dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Quando una disposizione penale viene sostituita integralmente da una norma successiva (testo nuovo che riformula precetto e sanzione), la sostituzione può comportare la tacita abrogazione di disposizioni successive che avevano modificato la precedente (art. 15 preleggi).
- Per stabilire il limite edittale rilevante ai fini dei termini di efficacia delle misure cautelari occorre considerare la disciplina vigente al momento in cui si calcola il decorso: se la fattispecie è stata riscritta riportando la pena ai livelli anteriori a un inasprimento, quest'ultimo non si applica più.
- Una modifica legislativa che converte o ridetermina espressamente gli importi delle sanzioni (es. conversione delle multe in euro ai valori precedenti) può essere indizio della volontà del legislatore di neutralizzare precedenti inasprimenti, rilevante per l'interpretazione dell'abrogazione tacita.
- In presenza di diverse interpretazioni giurisprudenziali, la Cassazione privilegia l'analisi testuale complessiva della norma sostitutiva e l'effetto pratico della riforma sulla disciplina penale quando decide se un raddoppio o altra misura sanzionatoria generale permanga dopo una riforma puntuale.
- Il potere interpretativo del giudice deve considerare la finalità e il contenuto della legge delega: se la delega non include l'incarico a modificare le sanzioni penali, è possibile discutere la portata della riforma, ma prevale l'interpretazione che guarda al testo e agli effetti della norma sostitutiva.
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