Cassazione Civile, Ordinanza n. 00523/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per riscuotere somme dovute in base a una precedente decisione della CTR Lombardia favorevole all'Agenzia delle entrate. La CTR, in sede di appello, aveva confermato il rigetto del ricorso dei contribuenti avverso la cartella. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 1, e 56, comma 1, d.P.R. 131/1986; il secondo per violazione e omessa applicazione degli artt. 19, comma 1, d.lgs. 472/1997 e 68, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992, oltre che per vizio motivazionale. L'Agenzia delle entrate ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC al difensore domiciliatario il 16 settembre 2021, con conseguente decorrenza del termine breve; nel merito ha comunque chiesto il rigetto. I ricorrenti hanno replicato contestando la regolarità della notifica della sentenza e sostenendo che essa fosse nulla, anche per asserite carenze del deposito e della relata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di tardività sollevata dall'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la notificazione della sentenza d'appello a mezzo PEC al difensore domiciliatario era idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; il ricorso, spedito il 24 dicembre 2021, era quindi proposto oltre il termine di 60 giorni. Ha inoltre rilevato che le doglianze dei ricorrenti sulla nullità della notifica non erano idonee a superare la regolarità della notificazione telematica, richiamando l'orientamento secondo cui, nel domicilio digitale, è sufficiente una notifica non equivoca, capace di rendere chiara la volontà di sollecitare l'impugnazione. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti alle spese, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42, comma 1, d.P.R. 131/1986
Richiamato come base del primo motivo di ricorso per denunciare violazione di legge, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 56, comma 1, d.P.R. 131/1986
Richiamato nel primo motivo di ricorso; la Corte non lo esamina nel merito per tardività dell'impugnazione.
art. 19, comma 1, d.lgs. 472/1997
Invocato nel secondo motivo di ricorso; la Corte non affronta il merito.
art. 68, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato per sostenere l'erroneità della cartella e dei presupposti della riscossione; la Corte non decide sul punto per l'inammissibilità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 325 c.p.c.
Richiamato per affermare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 327 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. per la tardività del ricorso.
art. 369, secondo comma, c.p.c.
Invocato dai ricorrenti per contestare la notifica, ma la Corte precisa che disciplina il deposito del ricorso e non incide sulla validità della notificazione della sentenza.
art. 16-sexies d.l. 179/2012
La Corte afferma che, in presenza del domicilio digitale, la notificazione alla PEC risultante dai registri pubblici è validamente eseguita.
art. 16-ter, comma 1, d.l. 179/2012
Richiamato per affermare la ritualità delle notifiche e comunicazioni presso indirizzi PEC estratti dai registri previsti dalla normativa sul domicilio digitale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza eseguita via PEC al difensore domiciliatario, quando effettuata all'indirizzo risultante dai registri pubblici del domicilio digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
- Nel sistema del domicilio digitale non sono richieste formule solenni o avvertenze particolari: è sufficiente che la notificazione non sia equivoca e renda chiara la volontà del notificante di sollecitare la valutazione della sentenza in vista di un'eventuale impugnazione.
- Le contestazioni sulla validità della notificazione non possono essere fondate su norme che disciplinano il deposito degli atti da parte del ricorrente, se la censura riguarda invece la regolarità della notificazione della sentenza.
- L'impugnazione proposta oltre il termine breve decorrente da una notificazione valida deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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