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Sentenza

Sentenza n. 7401/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della Deliberazione n. 130/2025 del 9.9.2025 (prot. 165768), comunicata il 10.9.2025, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (“Comitato ETS”), avente ad oggetto “presa d'atto delle comunicazioni delle emissioni 2024 degli impianti piccoli emettitori nn. autt. 1677 e 2368 ai sensi degli articoli 8 e 9 della deliberazione n. 23/2021 e re-introduzione in eu ets dell'impianto n. aut. 1677 ai sensi dell'art. 31 c. 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147”, nella parte in cui riguarda l'Impianto gestito da Siram S.p.A. in forza dell'autorizzazione n. 1677, nonché, per quanto occorrer possa, della nota n. 178563 del 30.9.25 del Comitato ETS avente ad oggetto “Aut n° 1677 - Adempimenti a seguito di rientro in EU ETS da OPT-OUT (art. 27 dir. 2003/87/CE)”; - di qualsiasi ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e, comunque, conseguenziale.

Giustizia amministrativa202513809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Comitato ETS che ha disposto il rientro dell'impianto nel sistema EU ETS e nota recante gli adempimenti conseguenti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente gestisce un impianto di combustione situato presso un ospedale della Regione Friuli Venezia Giulia, autorizzato per una capacità installata complessiva di 121,716 MWt. Ha impugnato la deliberazione del Comitato ETS che, prendendo atto del superamento nel 2024 della soglia di export del 15%, ha disposto il rientro dell'impianto nel sistema EU ETS, nonché la successiva nota sugli adempimenti conseguenti. La ricorrente ha contestato nel merito l'applicazione della disciplina ritenuta dal Comitato, sostenendo che essa non fosse applicabile al caso concreto. All'udienza il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile incompetenza territoriale e ne ha dato avviso alla difesa della ricorrente.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, senza esaminare i motivi di merito relativi alla disciplina EU ETS e al superamento della soglia di export. Ai sensi degli artt. 13 e 15 c.p.a., il criterio ordinario della sede dell'autorità che ha esercitato il potere cede a quello dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento sono esclusivamente circoscritti al territorio di un tribunale periferico. Nel caso concreto, gli atti impugnati incidono unicamente sull'operatività di un impianto situato in Friuli Venezia Giulia e producono effetti limitati a tale ambito regionale, sebbene la deliberazione sia stata adottata da un organo interministeriale centrale. È stato quindi indicato come giudice competente il TAR Friuli Venezia Giulia, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 1 e 2, c.p.a.

    criteri della sede dell'autorità amministrativa e dell'efficacia spaziale nella competenza territoriale dei tribunali amministrativi

    Il criterio della sede dell'autorità che esercita il potere è recessivo quando il provvedimento produce effetti diretti esclusivamente nel territorio di un tribunale periferico; in tale ipotesi è competente il TAR del luogo in cui gli effetti si verificano, anche se l'atto è adottato da un organo centrale o ultraregionale.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    riassunzione della causa presso il giudice indicato come competente

    A seguito della declaratoria di incompetenza territoriale, la causa deve essere riassunta dinanzi al giudice indicato nella sentenza entro i termini di legge.

  • direttiva 2003/87/CE

    È richiamata quale fonte istitutiva del sistema europeo di scambio delle quote di emissione, senza esame nel merito della sua applicazione al caso concreto.

  • art. 31, comma 4, d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47

    rientro in EU ETS da OPT-OUT

    È richiamato nell'oggetto della deliberazione impugnata, ma la sua applicabilità non è esaminata dal giudice per difetto di competenza territoriale.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale inderogabile dei TAR, il criterio della sede dell'autorità amministrativa che ha esercitato il potere deve essere coordinato con quello dell'efficacia spaziale del provvedimento.
  • Quando un provvedimento adottato da un organo centrale dello Stato produce effetti diretti esclusivamente sull'operatività di un impianto o di un'attività situata nel territorio di una sola regione, la competenza territoriale spetta al TAR della circoscrizione in cui tali effetti si verificano.
  • La competenza del TAR periferico fondata sull'efficacia spaziale prevale anche se l'atto impugnato è stato adottato da un organo interministeriale o da altra autorità avente sede fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice competente.
  • La declaratoria di incompetenza territoriale non definisce le censure sostanziali dedotte contro il provvedimento, ma impone la riassunzione della causa presso il giudice indicato come competente nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiRiparto di giurisdizione

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