Cassazione Penale, Ordinanza n. 36847/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa in concorso e sulla regolazione delle circostanze attenuanti è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per truffa in concorso. I motivi dedotti erano due: (1) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di truffa ex artt. 110 e 640 c.p.; (2) omessa applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili/indeducibili perché sostanzialmente ripetitivi di quelli già esaminati e rigettati in appello. Quanto al primo motivo, ha osservato che il ricorrente mirava a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta immune da vizi logici e giuridici, anche con specifico richiamo alla sussistenza della condotta ingannatoria tipica della truffa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura era generica e reiterativa, perché le attenuanti generiche erano già state concesse in equivalenza e il ricorrente non si confrontava con gli elementi valorizzati in motivazione; inoltre ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Norme richiamate
artt. 110 e 640 c.p.
richiamati come base normativa della contestazione di truffa in concorso; la Corte dà atto della correttezza della motivazione di merito sulla condotta ingannatoria tipica del reato.
art. 62 n. 4 c.p.
invocato dal ricorrente per lamentare la mancata applicazione dell'attenuante; la Corte rileva che la censura è generica e non confrontata con la motivazione di merito.
art. 62-bis c.p.
richiamato per le circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che esse erano già state concesse in regime di equivalenza.
art. 616 c.p.p.
norma implicitamente applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove mediante criteri di lettura alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente e giuridicamente adeguata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della decisione impugnata.
- La doglianza sulla mancata applicazione o sulla graduazione delle circostanze attenuanti deve misurarsi con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata; una censura generica o meramente assertiva non è deducibile in cassazione.
- La determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni connessi a circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata.
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