Cassazione Penale, Sentenza n. 36709/2026 del 19/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Catanzaro l’11 settembre 2024, applicando le attenuanti generiche prevalenti e riducendo la pena. L’imputato, titolare di una ditta individuale dichiarata fallita il 12 giugno 2019, era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto o distrutto le scritture contabili allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di pregiudicare i creditori, e per bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto o occultato un’autovettura. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al dolo specifico della bancarotta documentale: la Corte territoriale lo avrebbe desunto dalla durata dell’occultamento delle scritture e dall’entità del passivo, elementi che, secondo il ricorrente, non dimostravano la finalità richiesta dalla legge. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza del pericolo concreto per i creditori derivante dalla distrazione dell’autovettura, immatricolata nel 1997 e valutata in circa 200-300 euro; ha denunciato il travisamento della consulenza difensiva, sostenendo che indicava un valore negativo di 700 euro, e ha rilevato che i costi di stima, prelievo, custodia e vendita avrebbero potuto superare il valore del veicolo.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a un’altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Quanto alla bancarotta documentale, ha ritenuto insufficiente la motivazione sul dolo specifico: la durata dell’occultamento attiene alla condotta oggettiva e la rilevanza complessiva dei crediti ammessi al passivo non dimostra, da sola, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di conseguire un ingiusto profitto. Quanto alla bancarotta patrimoniale, ha escluso il denunciato travisamento, poiché la consulenza indicava un valore non superiore a 200-300 euro, ma ha rilevato che mancava la valutazione dell’effettiva incidenza della distrazione sul patrimonio destinato ai creditori, anche considerando che i costi di recupero, custodia e vendita o demolizione avrebbero potuto superare il valore del mezzo. Il giudice di rinvio dovrà quindi svolgere le valutazioni mancanti.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 2, l. fall.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma, n. 2, prima parte, l. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Le condotte di sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili integrano la bancarotta fraudolenta documentale solo se accompagnate dalla specifica finalità di procurare un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori; la mera omissione o mancata consegna delle scritture non basta a dimostrare tale elemento soggettivo.
art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti e riducendo la pena, la sentenza dell’11 settembre 2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro che aveva affermato la responsabilità di Gianluca Pezzano, titolare della ditta individuale Materie Prime di Pezzano Gianluca e dichiarato fallito il 12 giugno 2019, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, unificati ai fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
La disposizione è riportata nel testo come base dell’aggravamento per cui la bancarotta patrimoniale e quella documentale erano state unificate, ai fini sanzionatori, in un unico delitto aggravato; la Corte di cassazione non sviluppa su tale norma una specifica interpretazione.
In particolare, l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta - e non quello di bancarotta semplice - qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori.
L’omessa tenuta della contabilità distingue la bancarotta documentale fraudolenta da quella semplice solo quando sia accertato lo scopo di pregiudicare i creditori; l’omissione in sé non è sufficiente.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale realizzata mediante sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili è necessario provare il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La mera omissione o mancata consegna delle scritture, anche protratta nel tempo, non dimostra da sola tale finalità.
- La rilevanza dell’esposizione debitoria o dell’importo dei crediti ammessi al passivo non è, da sola, prova del dolo specifico della bancarotta documentale, poiché importi complessivi rilevanti ricorrono normalmente nelle procedure fallimentari.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto: oltre ad accertare l’atto distrattivo, il giudice deve valutarne il reale valore economico e l’effettiva idoneità a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori, con pericolo persistente fino all’apertura della procedura.
- Quando la distrazione riguarda un bene di valore esiguo o obsoleto, la valutazione del pericolo concreto deve considerare anche i costi che il recupero, la custodia e la vendita o la demolizione del bene avrebbero comportato; tali costi possono superarne il valore.
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