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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44577/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La CRUDU era stata sottoposta agli arresti domiciliari dal 5/07/2017 al 12/09/2017 per il reato di tentato omicidio; il procedimento fu poi archiviato con decreto del GIP del 5/02/2019 per il riconoscimento della legittima difesa. La Corte di appello di Roma negò l'indennizzo per ingiusta detenzione ritenendo che la ricorrente, avvalendosi della facoltà di non rispondere in sede di convalida dell'arresto, avesse tenuto una condotta di grave imprudenza che aveva contribuito a creare e mantenere il quadro indiziario e dunque ostativa al diritto alla riparazione. La ricorrente ha impugnato tale decisione assumendo che il silenzio fosse una scelta difensiva legittima (per stato emotivo e difficoltà linguistiche) e che le prove raccolte (anche le dichiarazioni della madre) già evidenziavano le ragioni della difesa; ha altresì censurato la motivazione della Corte territoriale come illogica e basata su elementi non accertati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse adeguatamente verificato il nesso causale tra la condotta attribuita alla ricorrente (il silenzio) e l'adozione della misura cautelare, valorizzando un elemento neutrale e inidoneo di per sé a escludere il diritto all'indennizzo. Ha richiamato il principio secondo cui l'esclusione dell'indennizzo richiede comportamenti specifici che abbiano effettivamente "dato causa" o "concorso a dar causa" alla privazione della libertà, accertati su dati certi. Inoltre ha rilevato che la successiva modifica normativa (d.lgs. n. 188/2021) ha espressamente previsto che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione, norma applicabile retroattivamente come lex mitior. Di conseguenza la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, regolando altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà dell'indagato di non rispondere; la Corte ha affermato che l'esercizio di tale facoltà costituisce un diritto difensivo e non può essere automaticamente stigmatizzato come comportamento colposo ostativo alla riparazione

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    La modifica normativa (d.lgs. n. 188/2021) stabilisce che il silenzio non può incidere sul diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto applicabile la norma retroattivamente (lex mitior)

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al difetto o apparente motivazione dell'ordinanza impugnata; la decisione deve essere adeguatamente motivata in ordine al nesso causale richiesto per escludere l'indennizzo

  • d.lgs. n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, modifica art. 314 c.p.p.)

    Ha introdotto l'espresso inciso che esclude rilevanza negativa dell'esercizio della facoltà di non rispondere ai fini del diritto alla riparazione; norma considerata lex mitior e quindi applicabile retroattivamente

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Richiamata come fonte cui la modifica normativa si adegua: rafforza la presunzione di innocenza e vieta che l'esercizio del diritto al silenzio sia utilizzato contro l'imputato

  • legge delega 22 aprile 2021 n. 53

    Norma di funzione legislativa che ha consentito l'adeguamento del codice alle disposizioni della direttiva 2016/343; premessa normativa della modifica dell'art. 314 c.p.p.

Massime di principio

  • L'esercizio della facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b.) non può essere di per sé valutato come colpa grave e non può automaticamente ostare al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
  • Per escludere l'indennizzo è necessario dimostrare un nesso causale concreto e accertato tra la condotta dell'indagato e l'adozione o il mantenimento della misura restrittiva; non sono sufficienti valutazioni congetturali o elementi non definitivamente comprovati.
  • Le condotte da ritenere ostative al diritto alla riparazione devono essere statisticamente e fattualmente rilevanti, "aver dato causa" o "concorso a dar causa" alla privazione della libertà; il giudice della riparazione deve basare la decisione su fatti accertati o non contestati.
  • Le modifiche normative favorevoli (lex mitior), come il d.lgs. n. 188/2021 che tutela l'esercizio del diritto al silenzio, si applicano retroattivamente se migliorative della posizione dell'imputato e devono essere prese in considerazione dal giudice di merito nel nuovo esame.
  • In situazioni simili il giudice deve valutare complessivamente le prove già presenti (es. dichiarazioni di terzi, elementi oggettivi) prima di attribuire rilievo negativo al silenzio dell'indagato; il diritto di difesa comprende scelte legittime che possono essere motivate da stato emotivo o difficoltà linguistiche e vanno adeguatamente valutate.

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