Sentenza n. 15663/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio-inadempimento formatosi sulla istanza/diffida presentata dalle parti ricorrenti e acquisita al protocollo comunale il 19/2/2025 con il numero CB/2025/0020002, e per il conseguenziale accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di provvedere con atto espresso all’annullamento e/o alla dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. protocollo CB 2024/101237 dell’8/08/2024 presentata dalla Società NICEBOX e all’emissione del conseguente ordine di ripristino; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale intimata; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dai ricorrenti alle controparti il 20/10/2025 e depositati in giudizio il 21/10/2025: - della nota di riscontro di Roma Capitale del 21 agosto 2025, Prot. CB. – n° 102380, alla: “diffida promossa dal Condominio di via Nizza n. 152/154 per l’accertamento dell’illegittimità della SCIA prot. n. CB/2024/101237 dell’08/08/2024 presentata dalla Società NICEBOX”; - nonché del diniego di accesso agli atti del 15 settembre 2025 (prot. CB/2025/110940), comunicato ai ricorrenti con nota Prot. CB/2025/0123964 del 10/10/2025 del Municipio Roma II.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza del 19 febbraio 2025 diretta a ottenere la verifica e la declaratoria d’inefficacia o l’annullamento della SCIA dell’8 agosto 2024 per la realizzazione di box auto ai piani interrati S2 e S3, con conseguente ordine di ripristino; con motivi aggiunti sono state impugnate la nota comunale di riscontro del 21 agosto 2025 e il diniego di accesso agli atti del 15 settembre 2025, comunicato il 10 ottobre 2025.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio e alcuni condomini hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro Roma Capitale, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza/diffida protocollata il 19 febbraio 2025 e l’accertamento dell’obbligo del Comune di pronunciarsi sulla SCIA presentata da Nicebox S.r.l. l’8 agosto 2024 per la realizzazione di box auto ai piani interrati S2 e S3, nonché di emettere l’ordine di ripristino; hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Con motivi aggiunti hanno impugnato la nota comunale del 21 agosto 2025 di riscontro alla diffida e il diniego di accesso agli atti relativo a una SCIA in variante del 28 marzo 2025. Il 26 marzo 2026 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo di avere sottoscritto il 20 marzo 2026 una transazione con Nicebox che definiva bonariamente le controversie, e di essersi impegnati a rinunciare al giudizio dopo l’integrale adempimento degli impegni assunti dalla società.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l’intero ricorso, inclusi i motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure sul silenzio, sulla SCIA, sulla nota comunale e sul diniego di accesso. La dichiarazione univoca dei ricorrenti di non voler proseguire il giudizio precludeva la decisione della domanda: il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Spese integralmente compensate, considerata la definizione in rito.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
i ricorrenti con atto di gravame ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato alle controparti in data 16/6/2025 e depositato in giudizio il 24/6/2025, hanno chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla loro istanza/diffida acquisita al protocollo comunale il 19/2/2025 con il numero CB/2025/0020002 e del consequenziale obbligo di Roma Capitale di provvedere con atto espresso all’annullamento e/o alla dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. protocollo CB 2024/101237 dell’8/08/2024 presentata dalla Società NICEBOX, per la realizzazione di box auto ai piani interrati - (S2) e -3 (S3) del complesso immobiliare occupato dai ricorrenti, e all’emissione del conseguente ordine di ripristino, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale intimata;
Le disposizioni sono indicate come base dell’azione contro il silenzio-inadempimento, diretta ad accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione delle parti ricorrenti in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione della domanda caducatoria azionata con il ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Il ricorso va dichiarato improcedibile quando, prima della decisione, viene meno l’interesse alla domanda e i ricorrenti dichiarano in modo univoco di non voler proseguire il giudizio.
Massime di principio
- Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso: fino a quando la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
- A fronte dell’univoca dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e deve dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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